martedì 31/12/2024 • 06:00
Per beneficiare del neo regime di franchigia, i soggetti aderenti dovranno effettuare una comunicazione preventiva telematica all'Agenzia delle Entrate volta ad ottenere il numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito (Provv. AE 30 dicembre 2024 n. 460166).
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Il c.d. Regime Speciale per le Piccole Imprese riconosce ai soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, di essere ammessi al regime di franchigia in altri Stati UE che abbiano adottato tale regime, a condizione che il loro volume di affari nel territorio UE, nell'anno civile antecedente o in quello in corso al momento della trasmissione della Comunicazione preventiva di adesione - ossia la comunicazione del soggetto passivo dell'intenzione di volersi avvalere del regime di franchigia nel territorio di altri Stati UE di esenzione -, non abbia superato la soglia di 100.000 euro. Per ottenere il beneficio della franchigia nello Stato in cui non sono stabiliti, i soggetti passivi dovranno anche notificare tale adesione in tale Paese e si dovranno identificare, ricevendo un numero individuale EX da parte dello Stato estero. Di fatto, con l'adesione al regime di franchigia, il soggetto passivo stabilito nell'UE non eserciterà la rivalsa ma non avrà neppure diritto alla detrazione dell'IVA.
Regime di franchigia PMI: come procedere alla comunicazione preventiva?
Con Provv. 30 dicembre 2024 (Prot. N. 460166/2024) l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative per ...
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