lunedì 10/03/2025 • 06:00
Il D.Lgs. 180/2024, recependo la Direttiva UE 2020/285, introduce a partire dal 1° gennaio 2025 il regime transfrontaliero di franchigia per le operazioni in altri Stati UE e la possibilità per i contribuenti forfettari di emettere fatture semplificate senza limiti di importo.
Il regime transfrontaliero di franchigia
Il regime transfrontaliero di franchigia, valido dal 1° gennaio 2025, è un particolare regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea, che operano in altri Stati membri, in base al quale questi non addebitano l'IVA in rivalsa e non hanno diritto alla detrazione della stessa.
Tale regime è previsto dal DPR 633/72 dagli articoli che vanno dal 70-terdecies al 70-duovices. In tale articolo ci soffermeremo su quanto previsto per i soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (dall'art. 70-octiesdecies).
Come si accede?
Il contribuente soggetto passivo IVA in Italia, sia esso persona fisica o giuridica (a differenza di quanto previsto per i soggetti UE non residenti in Italia che vogliano ivi optare per il regime di franchigia), può richiedere l'ammissione al regime di franchigia transfrontaliero comunicando preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di avvalersi di esso in altri Stati membri che adottano tale regime.
L'ammissione è subordinata al fatto che nell'anno civile precedente alla comunicazione e nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non sia stato superiore ad € 100.000 e che quello realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non sia superiore alla soglia prevista da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia. Per volume d'affari annuo dell'Unione europea si intende il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate nel territorio dell'Unione europea nel corso di un anno civile.
Inoltre, il contribuente non deve essere registrato al regime previsto dalla cd. direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento.
La comunicazione preventiva dev'essere trasmessa online all'Agenzia delle Entrate ed è volta all'ottenimento del numero di identificazione EX, obbligatorio per usufruire del regime in uno o più Stati membri UE e composto dal numero di partita IVA del contribuente e dal suffisso “EX”. A partire dalla data di ricezione del codice di identificazione, il contribuente potrà applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione. Salvo diverse richieste dello Stato di esenzione, l'Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente, entro e non oltre 35 giorni lavorativi, l'assegnazione del suffisso EX o il rifiuto della richiesta (con relative ragioni del rifiuto).
La Comunicazione è necessaria anche nei casi in cui, a seguito dell'ottenimento del codice EX, il contribuente intenda:
Quali adempimenti occorrono dopo?
Il contribuente, una volta inviata la comunicazione preventiva ed avuto accesso al regime di franchigia in uno Stato di esenzione (o più Stati), dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile:
Tali informazioni andranno fornite distintamente per ciascun settore di attività eventualmente esercitata nei casi in cui gli Stati di esenzione abbiano fissato soglie di franchigia diverse in base ai settori di attività.
Inoltre, qualora tale contribuente superasse la soglia di €100.000 di volume d'affari annuo nell'Unione Europea, dovrà comunicarlo entro 15 giorni lavorativi dal superamento.
Fattura semplificata senza limiti
Il D.Lgs. 180/2024 introduce un'altra importante novità per i contribuenti forfettari. Questi, infatti, a partire dal 1° gennaio 2025 potranno emettere le proprie fatture utilizzando la cd. fattura semplificata di cui all'art. 21-bis DPR 633/72, senza alcun limite d'importo.
La fattura semplificata prevede un numero di informazioni inferiore ed una maggiore elasticità nella definizione dell'operazione rispetto alla fattura ordinaria, comportando un minor dispendio di tempo e altre risorse per il contribuente.
Nel dettaglio, la norma che disciplina le modalità di compilazione della fattura semplificata, definisce che è sufficiente una sintetica descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi, a differenza della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione” richiesti dalla norma in tema di fatturazione ordinaria. Inoltre, per la fattura semplificata non è richiesto di inserire in due distinti campi imponibile ed IVA ma è sufficiente, ad esempio, indicare l'importo totale del corrispettivo comprensivo dell'IVA.
Occorre però tener presente che continuano ad applicarsi gli altri limiti per la fattura semplificata, infatti, questa non potrà comunque essere emessa per le fatture relative ad operazioni intracomunitarie e per alcune operazioni non soggette ad IVA in quanto prive del presupposto territoriale.
Dal 1° gennaio 2025, quindi, il contribuente italiano in regime forfettario potrà procedere ad emettere la fattura in forma semplificata, qualsiasi sia l'importo della stessa, avendo cura di indicare come “Tipo documento” il codice TD07 e rettificandola, ove necessario, con nota di credito e debito rispettivamente con il codice TD08 e TD09.
Osservazioni
In base ai requisiti richiesti per l'accesso al regime transfrontaliero di franchigia, appare evidente che tra i soggetti interessati da questa nuova previsione normativa possano rientrare anche i contribuenti italiani in regime forfettario. Diventa maggiormente interessante, quindi, per i contribuenti forfettari (e più in generale per quelli di piccole dimensioni) l'idea di valutare tipologie alternative di commercio in altri Stati dell'Unione Europea. Si pensi alle nuove professioni (crypto consultant, web developer, influencer, graphic designer, etc.) e alla possibilità di prestare servizi a consumatori finali residenti in altri Stati membri senza doversi preoccupare del fatto che alcuni di questi servizi potrebbero essere territorialmente rilevanti nei Paesi dei propri committenti (es. prestazione resa tramite mezzi elettronici). Tale regime appare, in conclusione, assolutamente in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea di accrescere le interazioni commerciali tra gli Stati membri, garantendo equità di condizioni al fine di abbatterne le barriere economiche e fiscali.
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