venerdì 18/04/2025 • 13:45
Con la FAQ del 17 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla compilazione in tema di comunicazione trimestrale per aderire al regime transfrontaliero di franchigia di cui all'art. 70-octiesdecies DPR 633/72.
redazione Memento
Un'impresa ha presentato il 3 marzo 2025 la comunicazione preventiva di cui all'art. 70 octiesdecies c. 1 lett. d) DPR 633/72 per aderire al regime transfrontaliero di franchigia nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea 1, 2 e 3. Per gli Stati membri 1 e 2 l'ammissione al regime è intervenuta il 25 marzo 2025, con attribuzione del numero di identificazione EX, mentre per lo Stato membro 3 l'ammissione è intervenuta il 4 aprile 2025. Nel corso del primo trimestre 2025 (compreso il mese di marzo), l'impresa ha effettuato operazioni attive negli Stati membri 1 e 3 mentre non ha effettuato operazioni nello Stato membro 2. In questo caso particolare, come va compilato il quadro A della Comunicazione relativa al primo trimestre 2025?
Con una FAQ del 17 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'impresa deve compilare la Comunicazione trimestrale riferita al primo trimestre 2025, da presentare entro il mese di aprile 2025, nel seguente modo:
Pertanto, la compilazione della colonna 3 del quadro A riguarda unicamente quei casi in cui il numero di identificazione EX sia stato attribuito nel trimestre successivo a quello di presentazione della comunicazione preventiva.
Si ricorda che in base all'art. 70 octiecdecies DPR 633/72 un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:
a) nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
b) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
c) il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
d) ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
e) è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.
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