giovedì 16/01/2025 • 15:04
Secondo la Camera di Commercio di Milano, l'obbligo di possedere una PEC, che è stato esteso anche per gli amministratori di società, si applica solamente per le società neocostituite dal 1° gennaio 2025 in avanti.
redazione Memento
Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è esteso anche agli amministratori delle società (art. 1 c. 860 L. 207/2024 – Legge di bilancio).
L'art. 5 c. 1 DL 179/2012, come modificato dalla legge di bilancio, dispone che l'obbligo di cui all'art. 16 c. 6 DL 185/2008 è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
In sede di prima applicazione, in attesa di eventuali indicazioni ministeriali, secondo la Camera di Commercio di Milano si ritiene obbligatoria la compilazione del domicilio digitale solo da parte degli amministratori nelle domande inviate a far data dall'1/1/2025 relative a:
La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti illustrati, carente dell'indicazione del domicilio digitale degli amministratori, comporta la sospensione della pratica per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione.
Quanto sopra viene comunicato con riserva di fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti, tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Ti potrebbe interessare anche