giovedì 13/03/2025 • 12:01
Il MIMIT, con Nota 12 marzo 2025 n. 43836, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e operativi circa l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale da parte di amministratori di imprese e società, in particolare con riferimento alla decorrenza dell'obbligo.
redazione Memento
Con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le prime indicazioni interpretative e operative sull'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dall'art. 1 c. 860 L. 207/2024 che ha modificato l'art. 5 c. 1 DL 179/2012.
Decorrenza dell'obbligo
La citata norma è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 e nessun dubbio si pone rispetto alla sua applicazione alle imprese che siano costituite a decorrere da questa data, o che comunque presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a questa data. Il termine per la prima comunicazione del domicilio digitale coincide con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.
Per le imprese già costituite in forma societaria prima del 1° gennaio 2025, il MIMIT ha ritenuto opportuno assegnare come termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori il 30 giugno 2025. In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell'eventualità in cui – per le imprese già costituite – questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025.
Ammissibilità dell'indirizzo di posta elettronica certificata
La disciplina non reca espresse limitazioni né preclusioni in ordine all'indirizzo PEC prescelto dall'amministratore e oggetto di obbligatoria comunicazione al registro delle imprese. Nel silenzio delle norme, parrebbe pertanto in linea di principio non rifiutabile l'iscrizione per l'amministratore del medesimo indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa. L'ipotesi, che potrebbe risultare auspicabile in un'ottica di semplificazione, risulta però impedita dalle disposizioni già emanate da questa Amministrazione, d'intesa con il Ministero della giustizia, con la direttiva del 22 maggio 201513, ove si prescrive che l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese sia nella titolarità esclusiva della medesima.
Le imprese che avessero, medio tempore, optato per la coincidenza dei due recapiti, comunicando alla competente Camera di commercio, per l'iscrizione nel registro delle imprese, il medesimo domicilio digitale dell'impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno conformarsi alle presenti indicazioni entro il 30 giugno 2025.
Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero – a propria scelta – dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.
Soggetti obbligati: gli amministratori
Sembra doversi desumere che l'obbligo possa essere applicato ai liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale: ovvero a soggetti per certi versi normativamente accostati agli amministratori, ai quali il codice civile, pur mantenendone sotto alcuni aspetti distinti profilo e funzioni rispetto a quelli propri degli amministratori societari rimette comunque la cura di funzioni di amministrazione dell'impresa in liquidazione, in luogo degli amministratori ormai cessati.
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