lunedì 31/03/2025 • 14:48

Gasolio commerciale per trasporto: dichiarazione di rimborso dal 1° al 30 aprile

In tema di benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto, per i consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2025, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2025.

a cura di

redazione Memento

Per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2025, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto (di cui all'art. 24-ter D.Lgs. 504/95) può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2025.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si rammenta che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 DPR 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione.

Le dichiarazioni presentate prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall'AD dovranno essere regolarizzate. Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

  • per le imprese nazionali: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
  • per le imprese unionali obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;
  • per le imprese unionali non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: ciascun esercente unionale identifica l'Ufficio delle Dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza.

Tenuto conto del consolidamento del beneficio fiscale di cui trattasi nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ad opera dell'art. 4-ter c. 1 lett. f) DL 193/2016, conv. in L. 225/2016, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale. 

Fonte: Inf. AD 28 marzo 2025 n. 195193

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