sabato 16/07/2022 • 06:00
La conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Aiuti, introduce molte agevolazioni che spaziano dal bonus energia, alla riduzione dell'IVA nelle somministrazioni di gas metano, al credito d'imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, alla maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e ai Superbonus edilizi (DL 50/2022 conv. L 91/2022; GU 15 luglio 2022 n. 164).
L'approvazione definitiva del DL 50/2022 mira a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, e in particolare introduce:
Bonus sociale energia elettrica e gas
Per il terzo trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al DM MISE 28 dicembre 2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3, c. 9, DL 185/2008, riconosciute sulla base del valore ISEE, sono rideterminate dall'ARERA con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'anno 2022, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefìci.
Per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima.
L'ARERA definirà una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici al fine di informarli sulle modalità per l'attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, prevedendo anche l'indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.
Riduzione dell'IVA nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022
Le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 sono assoggettate ad aliquota IVA agevolata del 5%: qualora le somministrazioni predette siano contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale
Vengono incrementati alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il DL 21/2022 e con il DL 17/2022: in particolare, il credito d'imposta riconosciuto dall'art. 4 DL 21/2022 per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, elevando dal 20% al 25% la spesa agevolata sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.
Viene incrementato il credito d'imposta, riconosciuto dall'art. 5 DL 17/2022 per le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. gasivore) portando dal 20% al 25% la quota della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il credito d'imposta di cui all'art. 3 DL 21/2022 concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, viene elevato dal 12% al 15% l'importo della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Qualora l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019 - il venditore invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. Si prevede poi che l'ARERA debba definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
Viene previsto che gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale
Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico, viene attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, di cui al TUIR ed è erogata dall'INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
Credito d'imposta per gli autotrasportatori e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto
Con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, viene riconosciuto in favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia e che esercitano le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre dell'anno 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e purché l'acquisto sia comprovato mediante le relative fatture.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e non si applicano i limiti di utilizzabilità cui all'art. 1, c. 53, L. 244/2007, e di cui all'art. 34 L. 388/2000. È stabilito che il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR. Pertanto, non sono considerati ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito e non. Il credito di imposta, inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca
Viene esteso alle imprese esercenti la pesca, l'agevolazione fiscale, prevista sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 18 DL 21/2022, per le spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022. Si ricorda che il citato art. 18 DL 21/2022, riconosce alle imprese esercenti attività agricola e pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Credito d'imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale
In favore delle imprese a forte consumo di gas naturale viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre dell'anno 2019. Possono accedere al credito di imposta, le imprese operanti in uno dei settori, classificati per codice ATECO, di cui all'allegato 1 al DM Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. Inoltre, sempre ai fini dell'accesso al credito di imposta, le imprese devono aver consumato, nel primo trimestre solare del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore a 0,25 GWh (ovvero 23.645,5 Smc, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Il credito di imposta prevedendo è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53, L. 244/2007, e di cui all'art. 34 L. 388/2000. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR. Pertanto, non è considerato ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito e non. Il credito di imposta, inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Modifiche alla disciplina del Superbonus e Sisma bonus
Con specifico riguardo agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, viene ammessa la detrazione fiscale del 110 per cento anche le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo nel cui computo possono essere compresi anche lavori non agevolati ai sensi dell'art. 119 DL 34/2020.
Vengono previste ulteriori modifiche all'opzione per la cessione del credito ovvero per lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale: nello specifico, in relazione ad entrambe le fattispecie opzionali, si prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 385/83, è sempre consentita la cessione, a favore dei clienti professionali privati di cui che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Viene estesa ulteriormente la possibilità di cessione da parte dei sopra indicati soggetti cedenti: nello specifico la cessione potrà operare a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera a) del codice di consumo (di cui al D.Lgs. 206/2005). Tali nuove norme si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Liquidità delle imprese con garanzie prestate dalla società SACE S.p.A.
Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, viene previsto che la società SACE S.p.A. conceda, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subìto rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale in Russia, Bielorussia od Ucraina, ovvero che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità sono conseguenza di tali circostanze.
La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
Disposizioni urgenti in materia di liquidità
In ordine alla dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, al contribuente che ne faccia richiesta, dichiarando di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'agente della riscossione concede la ripartizione delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili: la novità introdotta riferisce tale possibilità "per ciascuna richiesta". Ad oggi è previsto che nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 60.000 euro la dilazione può essere richiesta se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà: con le modifiche apportate, la predetta soglia di valore è innalzata a 120.000 euro, con la conseguenza che per importi inferiori il richiedente la dilazione non sarà tenuto a documentare detta situazione. In ordine alla decadenza dal beneficio della rateazione, la decadenza opererà in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, in luogo delle cinque rate previste dalla disciplina vigente. Nel contempo, però, il carico non potrà essere più rateizzato: la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non precluda al debitore la possibilità di ottenere la dilazione di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Le modifiche introdotte trovano applicazione esclusivamente per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui sopra, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni approvate dall'altro ramo del Parlamento.
Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione
L'intervento sulla disciplina della compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della PA, con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo estende le possibilità di compensazione anche per i crediti non prescritti, certi ed esigibili maturati per prestazioni professionali. Si prevede quindi che tale possibilità operi anche per le somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. Un ulteriore intervento concerne il raccordo tra la nuova disciplina e quella delle certificazioni della PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che sono utilizzate per il pagamento.
Credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
In materia di credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui al c. 1058 L. 178/2020 viene elevata la misura dell'agevolazione fiscale in commento dal 20 al 50 per cento del costo di acquisizione58 per gli investimenti aventi ad oggetto i predetti beni, se effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).
Credito d'imposta per la formazione 4.0
Viene rimodulata l'aliquota del credito d'imposta Formazione per le piccole e medie imprese allo scopo di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale: l'aliquota del credito d'imposta formazione 4.0 per le piccole imprese viene elevata dal 50 al 70 per cento, e innalzata dal 40 al 50 per cento per le medie imprese, relativamente a spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. L'elevazione dell'aliquota spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 17 giugno 2022 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame) che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l'invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti.
Per i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.
Sostegno alle sale cinematografiche e al settore audiovisivo
La norma interviene sulle modalità di riconoscimento del credito di imposta riconosciuto dall'art. 18 L. 220/2016 (c.d. legge Cinema), modificando, per il solo biennio 2022 e 2023, sia la misura del credito di imposta, sia l'ambito oggettivo di applicazione. Nello specifico, con le nuove disposizioni il credito sarà riconosciuto entro il tetto massimo del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche e detto tetto opera per le sale cinematografiche esercitate da grandi imprese. Viene elevato al 60% dei medesimi costi se esercitate da piccole o medie imprese e, a regime, il credito di imposta in commento è invece previsto entro il limite del 20 per cento degli introiti derivanti dalla programmazione delle opere audiovisive.
Per gli anni 2022 e 2023, al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, il credito di imposta è riconosciuto in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale a 68.
Si prevede che tale disposizione trova applicazione nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia
Viene previsto il rilascio di un buono del valore di 10.000 euro alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione sino al 31 dicembre 2022: il buono ha validità sino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni che si svolgono a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.
Il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Ciascun richiedente, all'atto di presentazione della domanda, deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante, nonché le coordinate (IBAN) di un conto corrente bancario ad esso intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello disponibile sulla piattaforma dedicata, in cui attesta una serie di requisiti e condizioni necessari per l'accesso al buono. A seguito della ricezione della domanda, il Ministero dello sviluppo economico ovvero il soggetto attuatore rilascia il buono mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato da ciascun richiedente.
Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la medesima piattaforma, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e della fattura attestante le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non viene erogato alcun rimborso.
Il Ministero dello sviluppo economico ovvero il soggetto attuatore provvede al rimborso delle somme richieste, mediante il relativo accredito, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario in fase di emissione del buono.
La presente disposizione si applica nei limiti e alle condizioni di cui al Reg. UE 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis, al Reg. UE 1408/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al Reg. UE 717/2014 della commissione, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Interpretazione autentica in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative
Viene introdotta una norma interpretativa della disciplina IVA in materia di trasporto di persone di cui all'art. 10, c. 1, numero 14), DPR 633/72 e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies, allegata al medesimo decreto n. 633: si prevede che dette norme si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico- ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del citato DPR 633/72. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.
La norma interviene sulla disciplina agevolata IVA per talune prestazioni di trasporto di persone. Si tratta:
Società benefit
Veniva riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti sino al 31 dicembre 2021, fino ad esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa (si ricorda che è previsto che il credito sia utilizzabile in compensazione per l'anno 2021): viene esteso tale periodo di utilizzo del credito d'imposta per le società benefit, eliminando il riferimento all'anno 2021.
Fonte: DL 50/2022 conv. L 91/2022 (GU 15 luglio 2022 n. 164)
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