sabato 05/04/2025 • 06:00
Con Provvedimento 17 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello di dichiarazione “Redditi 2025 – SC” e la guida alla sua compilazione, recependo le modifiche che hanno interessato, nel 2024, la disciplina delle società di comodo.
L'Agenzia delle Entrate, con il Provv. AE 17 marzo 2025, ha approvato il modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali da presentare nel 2025, in relazione all'anno d'imposta 2024. In allegato al modello sono state altresì pubblicate le istruzioni di riferimento per la sua compilazione.
Tra le peculiarità emergenti dal nuovo modello dichiarativo e dalle istruzioni approvate dall'Agenzia delle Entrate, assumono rilievo le indicazioni inerenti ai nuovi coefficienti da impiegare nel test di operatività delle società di capitali, nonché i nuovi coefficienti di calcolo del reddito minimo presunto delle società che non superano detta verifica (c.d. non operative o di comodo).
I coefficienti, indicati, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell'art. 30 L. 724/94, sono stati, infatti, attinti da significative modifiche dall'art. 20 c. 1 D.Lgs. 192/2024, entrato in vigore il 31 dicembre 2024.
L'approvazione del nuovo modello di dichiarazione dei redditi prodotti dalle società di capitali nell'anno d'imposta 2024 e dell'annessa guida alla compilazione offre l'occasione per ricordare le modifiche apportate dall'art. 20 D.Lgs. 192/2024 ai coefficienti di verifica dell'operatività delle società di capitali e ai coefficienti di calcolo del reddito minimo da imputare presuntivamente alle società che non superano il test di operatività.
Stando al novellato comma 1 dell'art. 30 L. 724/1994, le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, in nome collettivo e in accomandita semplice e le società e gli enti di qualunque tipo non residenti, a far data dal 31 dicembre 2024, devono considerarsi, ai fini Irpef, non operativi quando la somma dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, imputati al conto economico, se obbligatorio, è inferiore alla somma degli importi risultanti dall'applicazione delle seguenti percentuali di calcolo (comma 1):
Quanto alle modalità di calcolo del reddito da imputare alle società e agli enti di cui al comma 1 risultati non operativi al test, il comma 3, a far data dal 31 dicembre 2024 e già a partire dal periodo d'imposta 2024, prevede che, ai fini Irpef, il reddito da imputare alle società risultate non operative al test di operatività è da presumersi non inferiore alla somma degli importi dati dall'applicazione delle percentuali seguenti:
Il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 17/03/2025, al Quadro RS, Righi da RS117 a RS122, ciascuno corrispondente al tipo di bene il cui valore è da considerare per il test di operatività e per il calcolo del reddito minimo presunto, recepisce i nuovi coefficienti. In particolare:
Nella guida alla compilazione del modello “Redditi 2025 – SC”, si indicano i codici di cui uno da inserire nel Rigo RS116, sotto la Colonna 1, nel caso ricorresse una causa di esclusione tra quelle elencate al comma 1, numeri da 1) a 6-sexies) dell'art. 30 L. 724/94. Ad ogni codice corrisponde una causa di esclusione. In presenza di una causa di esclusione, la società non si sottopone al test di operatività.
Nelle istruzioni, poi, si forniscono i codici di cui uno da inserire nel Rigo RS116, sotto la Colonna 2, quando, nonostante il mancato superamento del test, ricorre una situazione che ha reso oggettivamente impossibile alla società la realizzazione di ricavi, incrementi delle rimanenze e proventi sufficienti per consentire superamento del test, tra quelle individuate dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 14 febbraio 2008 e nel Provvedimento del 11 giugno 2012. Questi provvedimenti sono stati adottati in attuazione del comma 4-ter dell'art. 30 L. 724/94.
Si tratta delle cause di disapplicazione. In presenza di una di queste circostanze, non trova applicazione la disciplina riservata alle società di comodo e il reddito può essere calcolato normalmente. Ad ogni codice fornito dall'Agenzia delle Entrate corrisponde una causa di disapplicazione diversa tra quelle di cui ai Provvedimenti.
Infine, l'Agenzia delle Entrate fornisce al contribuente i codici di cui uno da inserire nel Rigo RS116, sotto la Colonna 4, quando, nonostante il mancato superamento del test, ricorre una delle seguenti circostanze:
Tali circostanze costituiscono [potenziali] cause di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, alla stregua di quelle previste al comma 4-ter. Anche per queste, è stato fornito un codice diverso per ciascuna causa di disapplicazione di cui ai commi 4-bis e 4-quater dell'art. 30 L. 724/94.
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Francesco Limatola
- Tax specialist presso KPMG. Dottore commercialista e Revisore legale.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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