lunedì 20/01/2025 • 12:21
L’INPS, con Mess. 17 gennaio 2025 n. 184, fornisce alcune istruzioni relative all’abrogazione (disposta dalla Legge di Bilancio 2025) del riconoscimento della disoccupazione per i lavoratori impatriati che cessino la loro occupazione dopo il 1° gennaio 2025.
redazione Memento
La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 187, L. 207/2024) ha disposto la disapplicazione della L. 402/75 - che ha istituito la prestazione di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati - alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Pertanto, è stata inibita, nella relativa procedura, la possibilità di presentare le domande di disoccupazione in oggetto da parte del cittadino e degli Istituti di patronato, riguardanti cessazioni di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2025.
Cosa cambia da gennaio 2025
Dal 1° gennaio 2025, le disposizioni nazionali che prevedono il sussidio di disoccupazione per i cittadini italiani rimpatriati, dopo la cessazione del rapporto di lavoro in un altro Stato estero, non saranno più applicabili. Per comprendere l'impatto di questo cambiamento, è essenziale conoscere i dettagli della normativa attuale, che fino a quella data garantisce determinate tutele per i rimpatriati.
La L. 402/75 ha disciplinato il trattamento di disoccupazione ai lavoratori italiani rimpatriati per un lungo periodo di tempo, senza subire modifiche per effetto dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, tanto meno a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro.
Le tutele per gli impatriati
L'abrogazione della tutela di disoccupazione per i cittadini italiani rimpatriati implica che essi potranno beneficiare esclusivamente delle protezioni previste dal Regolamento 883/2004. Tale regolamento consente l'esportabilità della prestazione di disoccupazione dallo Stato in cui si è concluso il rapporto di lavoro per un periodo limitato, generalmente di tre mesi, prorogabile fino a sei in alcuni casi.
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