lunedì 21/10/2024 • 06:00
Con la scadenza della trasmissione dichiarativa il 31 ottobre 2024, si rende necessario comunicare l'opzione ai vari ed eventuali regimi fiscali previsti nel nostro l'ordinamento: la dichiarazione funge pertanto da veicolo per l'espressione della volontà negoziale del contribuente.
La scadenza delle dichiarazioni il 31 ottobre 2024 rende necessario, in taluni casi, procedere alla compilazione del quadro OP al fine di esprimere la propria volontà negoziale in ordine all'adesione a determinati regimi opzionali, utilizzando lo strumento dichiarativo (quale strumento di espressione di scienza). Trattasi di opzioni per le quali, in dichiarazione, occorre procedere alla loro adesione o successiva revoca e in alcuni casi alla conferma.
Si avvia di seguito ad una breve disamina dei singoli regimi, per i quali è necessario esercitare opzione nelle sezioni apposite del quadro OP.
Tonnage tax
Trattasi di un regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese navali e marittime (art. 155 a 161 del TUIR) attraverso una comunicazione che va effettuata dalla società per mezzo della dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare l'opzione per il regime stesso.
Possono optare per il regime di “tonnage tax” i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e d), del TUIR che operano nel settore marittimo e che - a titolo esemplificativo - esercitano le attività di trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, che siano iscritte al Registro internazionale e che abbiano una stazza superiore alle 100 tonnellate.
L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali e deve essere esercitata relativamente a tutte le navi in possesso dei requisiti di cui all'art. 155 del TUIR purché posseduti entro la chiusura del periodo d'imposta. Al termine di ciascun decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata: nel caso di adesione e revoca occorrerà compilare il rigo OP1, rispettivamente colonna 1 (“Opzione”) e colonna 2 (“Revoca”). Qualora venga meno l'efficacia dell'opzione esercitata, la nuova opzione non potrà avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è venuta meno l'opzione.
Consolidato fiscale
Trattasi di un regime opzionale per la determinazione di un'unica base imponibile in capo alla consolidante (e a livello consolidato) e per il quale è previsto l'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo tra la società/ente consolidante e ciascuna società consolidata.
L'opzione va effettuata dalla consolidante con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare o confermare l'opzione. Dovrà essere indicata in dichiarazione anche la conferma a tale regime - ai fini della continuazione del consolidato - qualora si verifichi il caso di fusione di una società controllata in altra non inclusa nel consolidato se non è stata presentata istanza di interpello così come previsto dal comma 5-bis dell'art. 124 del TUIR ovvero in caso di presentazione dell'istanza per la quale non è stata ricevuta risposta positiva.
Si ricorda che per il consolidato nazionale, di durata triennale, al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata (art. 117, comma 3, del TUIR); per il consolidato mondiale al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata (art. 132, comma 3, del TUIR).
Tassazione per trasparenza delle società di capitali
Il regime opzionale per la trasparenza fiscale prevede l'imputazione del reddito della società partecipata ai soci in proporzione alla propria quota di partecipazione (di seguito “trasparenza” ai sensi dell'art.115 del TUIR). L'opzione, esercitata dalla società trasparente (ovvero la partecipata), ha la durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile: al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non venga revocata.
In questo specifico caso, le opzioni da indicare possono configurarsi oltre all'esercizio, anche nella revoca e nella conferma (art. 10 del decreto 23 aprile 2004 il quale contiene le disposizioni applicative del regime di trasparenza). La conferma si rende necessaria in quanto, in caso di operazione straordinaria quale fusione o scissione della società partecipata, la trasparenza perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati (ricorrendo i presupposti previsti nei commi 1 e 2 dell'art. 115 del TUIR).
Patent Box
L'opzione per l'agevolazione Patent Box si esercita nel quadro OP a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 21/10/2021, n. 146 il quale all'art. 6 istituisce la nuova agevolazione Patent Box, modificandone l'impianto normativo: si prevede infatti una maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa. L'opzione quinquennale, irrevocabile e rinnovabile, viene esercitata barrando la casella 1 del rigo OP21. I contribuenti che abbiano esercitato già opzione per il precedente regime ai sensi dell'art. 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190/2014 (Stabilità 2015), afferente ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n.146 possono scegliere, in alternativa a quanto opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui all'art. 6 del decreto, ma comunque ne devono fornire previa comunicazione nella dichiarazione presentata, barrando la casella 3 (“Comunicazione”).
Contestualmente, i contribuenti che hanno comunicato l'adesione al regime agevolativo di cui all'art. 6 del decreto dovranno compilare l'apposita sezione del quadro RS.
Regime SIIQ e SIINQ
Trattasi del regime speciale civile e fiscale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e SIINQ (società di investimento immobiliare non quotate) previsto dalla legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). A decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, l'opzione è preventiva in quanto esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello a decorrere dal quale il contribuente intende avvalersene.
Eventuali modifiche all'opzione andranno comunicate utilizzando il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2015 con il quale si dovranno comunicare fra gli altri, sia la prosecuzione/conferma del regime speciale sia, in caso di operazioni straordinarie, la cessazione o la sospensione dello stesso.
L'esercizio dell'opzione comporta la verifica dei requisiti partecipativi entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione.
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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