In prossimità della scadenza del 31 ottobre 2024, è opportuno rammentare che il termine per la presentazione del Modello Redditi PF 2024 e del Modello IRAP 2024 ha subìto una proroga grazie agli artt. 2 c. 6 lett. a) e 4 c. 1 lett. u) D.Lgs. 108/2024.
Gli articoli in questione hanno, infatti, rispettivamente:
- modificato il D.Lgs. 1/2024, che, con decorrenza dal 2 maggio 2024, aveva revisionato i termini prescritti dall'art. 2 c. 1 e 2 DPR 322/98 per la presentazione telematica, sia da parte delle persone fisiche, società di persone e associazioni di cui all'art. 6 DPR 917/86, che da parte dei soggetti passivi IRES, delle dichiarazioni Irpef ed IRAP;
- abrogato l'art. 38 c. 1 lett. a) e b) D.Lgs. 13/2024, che aveva spostato il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni Irpef ed IRAP 2024 al 15 ottobre 2024.
Il nuovo termine di presentazione del Modello Redditi PF 2024
I contribuenti devono presentare il modello Redditi Persone fisiche 2024, relativo all'anno d'imposta 2023, entro il 31 ottobre 2024. La dichiarazione va trasmessa esclusivamente in digitale, per via telematica o tramite i servizi online disponibili sul sito dell'Agenzia, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Si ricorda che con la riforma fiscale muta la formulazione dell'art. 2 c. 1 DPR 322/98, il quale, attualmente, dispone che “[l]e persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'art. 6 DPR 600/73, presentano la dichiarazione [in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche] secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 […] in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta”.
Pertanto, è stato spostato dal 15 ottobre 2024, al 31 ottobre 2024, della scadenza del termine concesso alle persone fisiche per trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate il Modello Redditi 2024 relativo ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2023.
Il nuovo termine di presentazione della Modello IRAP 2024
Passando alle dichiarazioni IRAP, l'art. 2 DPR 322/98, prima che sopraggiungessero le modifiche introdotte dal Legislatore fiscale con l'art. 11 c. 1 lett. a) e b), D.Lgs. 108/2024, al c. 1 disponeva che le persone fisiche e le società e le associazioni elencate all'art. 6 TUIR avevano l'obbligo di trasmettere telematicamente la dichiarazione Irap entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Al c. 2, invece, si fissava all'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta il termine per la presentazione telematica della medesima dichiarazione da parte dei soggetti passivi IRES.
A seguito degli interventi previsti dalla riforma fiscale anche il termine per la presentazione del modello IRAP 2024 è fissato al 31 ottobre 2024 (in luogo del 15 ottobre 2024). Per i soggetti IRES, il termine è fissato all'ultimo giorno del decimo mese (in luogo del quindicesimo giorno del decimo mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Il modello IRAP deve essere presentato in via telematica:
- per le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (art. 5 TUIR), entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
- per i soggetti IRES e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2 DPR 322/98)
- per i soggetti IRES e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Ai fini della presentazione non assume, quindi, rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma soltanto la data di chiusura del periodo d'imposta.
Non sono soggetti passivi dell'imposta le persone fisiche nonché i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'art. 32 TUIR, i soggetti di cui all'art. 8 D.Lgs. 227/2001, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10 DPR 601/73. I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l'esclusione dall'imposizione ai fini IRAP, sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione IRAP se determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”.
I soggetti non residenti sono tenuti alla dichiarazione Irap se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.