La Legge di Bilancio 2024 ed il decreto per l'attuazione del primo modulo di riforma dell'IRPEF introducono diverse disposizioni che spiegano effetti sulle buste paga del 2024.
Con la Legge 213/2023 viene riproposta, con alcune novità, la riduzione del cuneo contributivo, mentre viene introdotto l'azzeramento della quota dei contributi previdenziali per le lavoratrici madri con almeno due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Il D.Lgs. 216/2023, uno dei decreti delegati alla Riforma Fiscale, ha invece:
- previsto il temporaneo accorpamento dei primi due scaglioni IRPEF in sede di calcolo dell'imposta;
- aumentato la misura delle detrazioni di lavoro dipendente con corrispondente correttivo alla disciplina del trattamento integrativo spettante per i redditi fino a 15 mila euro.
Quando si applicano le nuove misure
Tutte le misure indicate non hanno natura strutturale.
Le novità in materia fiscale si applicano infatti esclusivamente al periodo d'imposta 2024, in attesa del complessivo riordino della disciplina IRPEF. L'art. 5, c. 1 lett. a), Legge 111/2023 prevede infatti “una graduale riduzione dell'IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità”.
La riduzione del cuneo contributivo relativa ai rapporti di lavoro dipendente rimane invece una misura eccezionale, circoscritta ai periodi di paga 2024, quelle relative alle lavoratrici madri con più di tre figli si applicano ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 ed infine quelle per le lavoratrici madri con due figli fino al 31 dicembre 2024.
Riduzione cuneo contributivo
L'art. 1, c. 15, Legge 213/2023 prevede, in via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero contributivo parziale della quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
La riduzione contributiva ricalca la misura già in vigore per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza effetti però sulla tredicesima mensilità.
Segnatamente, la riduzione applicabile sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore da applicarsi in relazione alla soglia di retribuzione imponibile ai fini contributivi da verificare mensilmente, è la seguente:
Soglia di retribuzione
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Riduzione percentuale
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Fino a 1.923 euro
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7 punti
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Fino a 2.692 euro
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6 punti
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Oltre 2.692 euro
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Nessuna
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Le soglie di retribuzione indicate vanno calcolate al netto del rateo di tredicesima mensilità nel mese in cui il relativo importo concorre a determinare la base imponibile ai fini contributivi.
A differenza della misura prevista lo scorso anno – come anticipato - l'esonero contributivo parziale non ha effetto sulla tredicesima mensilità; su tale quota di retribuzione è dunque dovuta la contribuzione senza alcun esonero contributivo.
Le regole di applicazione riposano esclusivamente nel comma 15 in commento senza alcun richiamo alle precedenti disposizioni; sin dal 2022, infatti, ai fini dell'esonero contributivo si faceva riferimento, con le dovute differenze ed incrementi sopravvenuti, all'art. 1, c. 121, Legge 197/2021 che ha dato avvio alla prima misura di esonero per la riduzione del cuneo contributivo.
Rimane confermato che, tenuto conto dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Decontribuzione delle lavoratrici con figli
I commi da 180 a 182 dell'art 1, Legge 213/2023 introducono l'azzeramento della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
La misura ha una durata ed un periodo di applicazione differente a seconda del numero di figli.
In particolare, alle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per le lavoratrici madri di due figli l'esonero è introdotto in via sperimentale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e si applica fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
In entrambi i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
È previsto un limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile, dunque fino a 250 euro mensili della quota dei contributi previdenziali dovuti dalla lavoratrice, ulteriormente da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
Una soglia retributiva che consente di ricomprendere imponibili contributivi non trascurabili, soprattutto nel 2024, considerando che la quota contributiva è già ridotta per effetto della previsione del comma 15 applicabile a tutti i rapporti di lavoro dipendente (v. supra).
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Lavoratrici madri di 3 o più figli
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Lavoratrici madri di 2 figli
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Periodo di applicazione
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Periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
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Periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
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Durata
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fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
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fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
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Rapporti di lavoro agevolati
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Rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato
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Misura dell'esonero
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100% quota IVS a carico della lavoratrice
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Limite dell'esonero
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3.000 euro annui da riparametrare su base mensile
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Le nuove aliquote IRPEF
Il D.Lgs. 216/2023, recante l'”attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, ha previsto all'articolo 1, solo per l'anno 2024, una deroga degli scaglioni ed aliquote da utilizzare per il calcolo dell'IRPEF.
In luogo dell'applicazione delle aliquote previste dall'art. 11, c. 1, TUIR, si applicano quelle corrispondenti a tre scaglioni in luogo dei quattro scaglioni previsti ordinariamente.
In particolare, è previsto l'accorpamento dei primi due scaglioni fino a 28.000 euro con applicazione dell'aliquota del 23%. Rimangono invece le altre aliquote, rispettivamente del 35% per gli scaglioni oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, e del 43% oltre 50.000 euro.
Sostanzialmente a beneficiarne saranno i contribuenti con reddito imponibile da 15.001 euro a 28.000 euro che vedono ridotti di due punti percentuali l'aliquota applicabile.
Le suddette modifiche per i lavoratori dipendenti hanno un impatto immediato già con le buste paga del mese di gennaio 2024.
Scaglione
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Aliquote ordinarie
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Aliquote per il solo 2024
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Fino a 15.000 euro
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23%
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23%
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Da 15.001 a 28.000 euro
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25%
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Da 28.001 a 50.000 euro
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35%
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35%
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Oltre 50.000 euro
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43%
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43%
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Le novità per detrazioni e trattamento integrativo
Per i lavoratori dipendenti dispiegano effetti anche le novità previste in materia di detrazioni di lavoro dipendente e di trattamento integrativo del reddito.
Il comma 2 dell'articolo 1 in parola prevede, infatti, per il solo anno 2024, l'innalzamento di 75 euro della detrazione prevista dall'art. 13, c. 1, lett. a), primo periodo, TUIR, che passa dall'ordinaria misura di 1.880 euro a 1.955 euro.
Per effetto dell'incremento, la soglia della c.d. no tax area sale a 8.500 euro.
Inoltre, sempre per il solo 2024, è prevista una deroga ai criteri di calcolo del trattamento integrativo, di cui all'art. 1, c. 1, DL 3/2020 conv. in Legge 21/2020 per evitare che l'importo venga ridotto vanificando gli effetti dell'incremento della detrazione di lavoro dipendente prevista.
Come noto, infatti, il trattamento integrativo si calcola tenendo conto anche della detrazione di lavoro dipendente di cui all'art. 13 TUIR.
A tal fine, per i contribuenti reddito complessivo non superiore a 15.000, il comma 3 dell'art. 1 D.Lgs. 216/2023 prevede che la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'art. 1, c. 1, primo periodo, DL 3/2020 è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, c. 1, TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
Come si può notare, dunque, in sede di calcolo del trattamento integrativo viene neutralizzato l'incremento di 75 euro che altrimenti avrebbe finito per penalizzare i contribuenti a seguito dell'incremento della detrazione in parola.
Gli impatti effettivi sulla busta paga
Tutte le misure introdotte – come anticipato – si riverberano sul cuneo fiscale e contributivo nelle buste paga a partire dal mese di gennaio 2024.
Chi viene avvantaggiato |
Tutti i titolari di reddito di lavoro dipendente troveranno un maggior netto per effetto della minore imposta dovuta a seguito dell'accorpamento dei primi due scaglioni ai quali si applica unicamente l'aliquota del 23%.
Il beneficio, in particolare, interessa i contribuenti con un reddito collocato nella fascia tra 15.001 euro e 28.000 euro annui (tra 1.250 euro e 2.333 euro mensili) i quali beneficeranno di una riduzione di due punti percentuali dell'aliquota d'imposta.
Inoltre, tutti i lavoratori dipendenti potranno beneficiare dell'ulteriore riduzione dell'imposta determinata dell'incremento della detrazione di lavoro dipendente di 75 euro (da 1.880 euro a 1.955 euro).
Sarà sostanzialmente neutrale in termini di effetti nelle buste paga la conferma della riduzione del cuneo contributivo, anche se in sede di calcolo della tredicesima mensilità l'importo della quota di contributi previdenziali a carico dei lavoratori non sarà più oggetto di riduzione come invece previsto nel 2023.
Un ulteriore incremento del cuneo contributivo lo troveranno invece le lavoratrici madri con due o più figli a carico titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le quali potranno vedere azzerato il cuneo contributivo.
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Non appare secondario rilevare che la conferma della riduzione contributiva consente di mantenere uno sconto contributivo per tutto il 2024 nella stessa misura di quello applicato nel secondo semestre del 2023, il che determina una maggiore spesa per la finanza pubblica di 15 miliardi, compensata per circa 4 miliardi dalle maggiori entrate quale effetto fiscale dell'esonero contributivo.