Il D.Lgs. 216/2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303) introduce il primo pacchetto di norme attuative finalizzate alla revisione del sistema d'imposizione del reddito delle persone fisiche, nonché alla graduale riduzione della relativa imposta, nell'ottica dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla Legge delega al Governo per la riforma fiscale (art. 5 c.1 lett. a) L. 111/2023).
La revisione del sistema d'imposizione dei redditi delle persone fisiche deve, infatti, garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta, nonché conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando, a tal fine, i redditi di lavoro dipendente ed i redditi di pensione.
Revisione degli scaglioni IRPEF
Dopo le prime modifiche introdotte dalla L. 234/2021, l'iter di revisione dell'IRPEF si concretizza maggiormente con l'intervento dell'art. 1 che riduce a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione. In particolare, per l'anno 2024, l'imposta è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
Rispetto alle aliquote ed agli scaglioni in vigore nel 2023, viene aumentata la soglia di reddito tassabile con l'aliquota del 23% e, al contempo, è stato soppresso lo scaglione con l'aliquota del 25%.
Detrazione lavoro dipendente
Per il 2024 è stata, altresì, incrementata da 1.880 a 1.955 euro, la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro, di cui all'art. 13 c. 1, lett. a) TUIR.
Così facendo, il legislatore ha ampliato fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che, di conseguenza, viene equiparata a quella attualmente vigente per i pensionati.
La modifica sopra descritta ha reso necessario un intervento normativo anche sul trattamento integrativo, di cui all'art. 1 c. 1 DL 3/2020, il quale, per l'anno 2024, è riconosciuto a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l'imposta lorda sia d'importo superiore a quello della detrazione spettante per il lavoro dipendente di cui al suindicato art. 13, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. In tal modo, viene assicurato il mantenimento delle condizioni attualmente previste, nonostante l'incremento della detrazione di 75 euro, in quanto, se venisse considerato l'importo maggiorato, si determinerebbe la perdita del beneficio per alcuni lavoratori dipendenti che secondo la disciplina vigente a regime ne sono, invece, destinatari.
Il decreto in esame, inoltre, in funzione dei nuovi scaglioni di reddito, contiene anche una previsione di coordinamento per la determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e delle relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025. Per il calcolo, infatti, dovrà essere considerata come imposta del periodo precedente, quella che il contribuente avrebbe determinato non applicando i nuovi scaglioni e la maggiore detrazione sui redditi di lavoro dipendente.
Riduzione detrazioni per redditi superiori a 50 mila euro
Ulteriore misura che interviene sulla disciplina dell'IRPEF, riguarda i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze), per i quali, l'art. 2 del nuovo decreto prevede una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante per il 2024. Tale riduzione interessa:
- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi d'assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 c. 4 DL 34/2020.
Si evidenzia, inoltre, che con l’approvazione della versione definitiva del decreto legislativo pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303, le donazioni effettuate a favore di ONLUS, delle associazioni che si occupano di iniziative umanitarie (religiose o laiche) e degli enti del terzo settore, non saranno sottoposte alla decurtazione di 260 euro. Detti soggetti, sono stati esclusi dall’elenco di cui al suindicato art. 2 con una modifica del testo del decreto approvato in esame preliminare.
Altre misure in tema d'imposte sui redditi e nuove assunzioni
Per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni sono previste nuove agevolazioni per incentivare le assunzioni nel corso del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
Il beneficio previsto dall'art. 4, si sostanzia in una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale. L'agevolazione potrà essere fruita dagli operatori economici che hanno esercitato l'attività nel 2023 per almeno 365 giorni. Ciò, in quanto, l'impresa deve trovarsi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali.
Ne consegue che la maggiorazione del costo è preclusa alle società ed agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.
Soggetti beneficiari
|
a)
|
Titolari di reddito d'impresa, di cui all'art. 73 TUIR
|
b)
|
Imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali
|
c)
|
Società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR
|
d)
|
Esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 TUIR
|
Il summenzionato art. 4, contiene anche indicazioni in merito alla determinazione del costo riferibile all'incremento occupazionale, precisando che, quest'ultimo, rileva a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per i soggetti solari) sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente (2023).
Costo riferibile all'incremento occupazionale
|
Minor importo tra:
|
il costo effettivo dei nuovi assunti
|
l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425 c. 1 lett. b) n. 9) c.c., rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023
|
Ai fini del beneficio, inoltre, i costi riferibili al personale dipendente dovranno essere imputati temporalmente in base alle regole applicabili per la determinazione del reddito del contribuente. Pertanto, per gli esercenti arti e professioni e per i soggetti in contabilità semplificata, tali costi rileveranno secondo il principio di cassa, mentre, per i soggetti in contabilità ordinaria, per competenza.
Le nuove assunzioni sono ancora più agevolate per i soggetti che assumono particolari categorie di dipendenti che necessitano di maggiore tutela, quali, ad esempio, lavoratori molto svantaggiati, persone con disabilità o donne con almeno due figli. Per tali categorie, saranno stabiliti dei coefficienti di moltiplicazione con cui attribuire maggior peso al costo del lavoro.
Il decreto in esame, infine, dispone l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, facendo salvo, comunque, il riporto delle eccedenze ACE pregresse ed il successivo utilizzo delle stesse fino al loro totale esaurimento.
Fonte: D.Lgs. 216 /2023 (GU 30 dicembre 2023 n. 303)