La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303.
Di seguito si esaminano alcuni temi di rilievo per l'area lavoro di interesse per aziende e professionisti lavoristi.
Cuneo fiscale
Le norme riconoscono in via eccezionale, anche per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ed in continuità con quanto disposto dal (Decreto Lavoro) DL 48/2023 , per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33% totale).
Sì, sottolinea altresì che rispetto alla misura agevolata prevista per il 2022 dalla legge di Bilancio, per il 2024 ai fini del calcolo, i massimali mensili di riferimento -2.692 e 1.923 euro- dovranno essere considerati al netto del rateo di tredicesima ovvero che l'importo della tredicesima non rileverà per la quantificazione della retribuzione imponibile considerata come limite di spettanza dell'esonero e la stessa tredicesima non beneficia della riduzione contributiva.
Decontribuzione aggiuntiva per le lavoratrici con figli
Come ulteriore misura a favore della genitorialità e della famiglia e fermo restando l'esonero contributivo (temporaneo) previsto per i lavoratori subordinati rientranti entro determinati limiti di reddito, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 viene introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 180) e limitatamente per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 un esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico).
Per tali lavoratrici è riconosciuto un esonero del 100% (entro il limite massimo di 3000 euro annui/250,00 mensili) della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per il 2024 (periodi paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024) in via sperimentale, l'esonero è riconosciuto, anche alle lavoratrici madri di 2 (due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Fringe benefit
Le norme prevedono, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio più favorevole consiste:
- nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;
- nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.
Si ricorderà che il Decreto Lavoro ha elevato per il 2023 il limite di esenzione dei fringe benefit a 3.000 € solo per i lavoratori con figli a carico, mentre per tutti coloro che non hanno figli a carico è ritornato il vecchio limite dei 258 €, mentre nel 2022 il vantaggio dei 3000 era esteso a tutti i dipendenti.
Il regime generale di esenzione in oggetto – in riferimento all'art. 51, c. 3, TUIR – concerne, come detto, non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche, in base al rinvio di cui all'art. 12 Legge 153/69, e successive modificazioni, al medesimo regime fiscale, la base imponibile della contribuzione previdenziale.
Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che, in base all'art. 12, c. 2, TUIR, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Al fine del beneficio, secondo l'interpretazione già seguita dall'Agenzia delle entrate in relazione alla precedente norma transitoria (concernente il periodo di imposta 2023), la condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l'altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Inoltre, sono esplicitamente ricompresi nell'ambito dell'articolo 6 i figli fiscalmente a carico nati fuori del matrimonio o adottivi o affidati.
Premi di risultato: confermata aliquota 5%
La Legge di Bilancio (art. 1 comma 18) conferma anche per l'anno 2024 la riduzione (5%) dell'aliquota Irpef a titolo di imposta sostituiva sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti relative ai premi di produttività.
La volontà del Governo di mantenere l'applicazione dell'imposta sostitutiva al 5% rientra tra le misure volte alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed è in linea con l'obbiettivo di incentivare l'utilizzo di sistemi premiali connessi all'incremento della produttività aziendale, anche a fronte dei positivi dati rilevati dal Ministero del Lavoro circa l'andamento del deposito dei contratti collettivi che prevedono premi di risultato e partecipazione agli utili d'impresa.
Il premio di risultato “detassato” (introdotto nella versione attuale dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede la possibilità di applicare su somme riconosciute a titolo premiale un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
Anche per l'anno 2024 l'aliquota di tale imposta sostitutiva è confermata al 5%.
Restano invariati i limiti e le condizioni previste dalla Legge e dalle note di prassi dell'Agenzia delle Entrate per consentire il beneficio della cosiddetta “detassazione”.
L'aliquota agevolata (5% per il 2024) è applicabile a fronte premi di risultato, erogati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'art. 51 D.Lgs. 81/2015, di ammontare variabile (comunque entro un limite complessivo “premiale” per singolo lavoratore non superiore a euro di 3.000 euro lordi) la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con specifico decreto del Ministero del Lavoro, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Il particolare regime fiscale di “detassazione” trova applicazione esclusivamente per i titolari di reddito di lavoro dipendente (nell'anno precedente l'erogazione del premio) di ammontare non superiore ad euro 80.000.
Detassazione lavoro notturno e festivo dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Al fine di contrastare la mancanza di offerta di lavoro e la conseguente carenza di personale nel settore turistico ricettivo e termale, la legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 21) prevede che, dal 1°gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato del settore turistico alberghiero (inclusi gli stabilimenti termali), titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000, sia riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, (ai sensi del D.Lgs. 66/2003), effettuato nei giorni festivi.
Il Datore di lavoro provvede al riconoscimento del trattamento il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.
Congedo parentale: incremento dell'indennità economica
Nel quadro degli interventi in favore della genitorialità, come già per il 2023, il legislatore con la legge di Bilancio 2024, interviene nuovamente attraverso le disposizioni contenute all'art. 36, sulla disciplina sull'istituto del congedo parentale attraverso un parziale potenziamento della prevista indennità economica erogata dall'INPS.
Fermo restando quindi i limiti di durata massima complessiva (tra i due genitori) e le modalità di fruizione che rimangono invariate, dal 1° gennaio 2024 (e fino al 31 dicembre 2024) i genitori potranno fruire, in alternativa tra loro, di:
- due mesi (per il solo 2024) di congedo parentale indennizzato dall'INPS nella misura dell'80%;
- per gli ulteriori mesi fruibili l'indennità riconosciuta resta confermata nella misura standard del 30%.
Vale la pena di sottolineare che trattandosi di misura di carattere strutturale a partire dal 2025, l'indennità riconosciuta dall'INPS sarà pari a:
- un mese di congedo parentale (in alternativa tra i due genitori) indennizzato nella misura dell'80% per il primo mese;
- un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura del 60%;
- indennità standard pari al30% per i mesi successivi.
Pensioni
La Legge di Bilancio 2024 per esigenze di finanza pubblica riserva delle restrizioni sul capitolo previdenza.
È confermata la proroga di un anno di «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi). Tuttavia, chi aderirà nel 2024 avrà l'assegno un po' più leggero. L'intera pensione sarà infatti calcolata con il sistema contributivo e non più con il sistema misto. La misura dell'assegno non potrà essere superiore a 2.272€ euro lordi al mese (quattro volte il trattamento minimo Inps) sino al compimento dell'età di 67 anni in luogo delle cinque volte attuali (cioè 2.840€).
Aumenta la durata delle finestre mobili, che rappresenta il tempo di attesa che deve trascorrere tra la maturazione dei requisiti (62 anni e 41 anni di contributi) e la percezione del primo rateo pensionistico. Rispetto agli attuali tre mesi (sei mesi per i dipendenti pubblici) l'attesa sale a sette mesi per i privati e a nove mesi per i dipendenti pubblici.
Confermato l'incentivo al posticipo al pensionamento cioè la facoltà per l'assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (di regola il 9,19%).
Chi ha maturato i requisiti di «Quota 103» entro il 31 dicembre 2023 mantiene le condizioni più favorevoli previgenti.
Opzione Donna viene confermata con le restrizioni attuali (cioè solo caregivers, invalidi 74% e disoccupate) a condizione che siano raggiunti 61 anni (ora 60 anni) e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2023. Restano le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due anni e le finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
L'Ape Sociale viene prorogata sino al 31 dicembre 2024 si incrementa il requisito anagrafico: in luogo degli attuali 63 anni si potrà accedere allo strumento con almeno 63 anni e cinque mesi. Salta, inoltre, l'ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciute dalla legge n. 234/2021 nel biennio 2022-2023 e le relative riduzioni contributive per edili e ceramisti. Si introduce l'incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui. L'assegno è sempre calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell'importo massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all'inflazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni.
Per i contributivi puri, cioè i soggetti privi di anzianità al 31 dicembre 1995 viene eliminato il limite di 1,5 volte l'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi ma viene inserito un limite diversificato per accedere alla pensione a 64 anni e 20 anni di contributi. In particolare, si sale a 3 volte l'assegno sociale salvo si tratta di donne con figli nel quale caso la soglia resta pari a 2,8 volte se c'è solo un figlio e scende a 2,6 volte in presenza di almeno due figli.
La pensione a 64 anni e 20 anni di contributi, inoltre, registra ulteriori strette:
L'assegno non potrà eccedere le 5 volte il minimo INPS (cioè, circa 2.840 € lordi al mese) sino al raggiungimento dei 67 anni (cioè, l'età di vecchiaia). Fino al 31 dicembre 23 non vi era tale limite.
Avrà una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti (oggi non prevista).
Il requisito contributivo di 20 anni dovrà essere adeguato alla speranza di vita ISTAT, anche per quello anagrafico.
Esonero contributivo per assunzione di donne disoccupate vittime di violenza
Per i datori di lavoro privati che nel, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del cosiddetto “Reddito di Libertà” (art. 105-bis DL 34/2020 conv. in Legge 77/2020), al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro,
è riconosciuto un esonero contributivo (con esclusione dei premi e contributi all'INAIL e ferme restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.
In sede di prima applicazione, l'esonero contributivo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito del reddito di libertà nell'anno 2023:
- in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.
- nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), l'esonero contributivo spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione. In caso di trasformazione a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione.
L'esonero contributivo in parola è riconosciuto nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS come per analoghi provvedimenti a risorse contingentate, provvede al monitoraggio e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato non prenderà in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi in parola.
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Fonte: L. 213/2023 (GU 30 dicembre 2023 n. 303)