venerdì 04/11/2022 • 06:00
Il promotore di una triangolazione comunitaria non potrà utilizzare liberamente il cd. plafond vincolato ma dovrà rispettare dei limiti ben precisi. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 540/2022, consolida il proprio orientamento già formatosi sul punto.
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Coloro che compiono le esportazioni previste dalle lett. a) e b) dell'art. 8 c. 1 DPR 633/72, possono effettuare acquisiti senza il pagamento dell'IVA, dietro presentazione delle lettere di intento, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni effettuate nel corso dell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti, come previsto dall'art. 2 c. 2 L. 28/97, ossia il cd. plafond fisso e il cd. plafond mobile.
Tutto ciò sarà possibile a condizione che l'ammontare di tali corrispettivi sia superiore al 10% del volume d'affari (art. 1 DL 746/83).
Riprendendo poi l'art. 41 c. 4 DL 331/93, questo prevede che i corrispettivi delle cessioni intra-UE concorrono alla determinazione del c.d. plafond e alle relative percentuali necessarie per effettuare gli acquisti senza pagamento dell'IVA.
Rimanendo poi nell'orbita dell'art. 8 DPR 633/72, alla lett. c) del primo comma è stabilito che sono non imponibili le cessioni di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione o cessioni intra-UE, si avvalgano della facoltà di acquistare o importare senza il ...
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