lunedì 18/03/2024 • 06:00
Se viene contestato all'esportatore abituale il c.d. splafonamento, egli potrà esercitare la detrazione IVA, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno, successivo a quello in cui il medesimo abbia versato l'imposta, quella maggiore, nonché interessi e sanzioni.
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Il regime delle operazioni relative a scambi con Paesi che si trovino fuori del territorio dell'UE, come poi configurato dall'art. 8 DPR 633/72, è ispirato al principio della detassazione dei beni in uscita dal territorio comunitario, e dell'applicazione dell'IVA italiana a quelli in entrata. Per conciliare l‘omessa applicazione dell'IVA alle operazioni di cessione di beni destinati al consumo all'estero, e non in territorio nazionale, col diritto, essenziale nel sistema unionale dell'IVA, alla detrazione dell'imposta sugli acquisti, il legislatore ha introdotto talune operazioni concretamente non imponibili, sebbene astrattamente assoggettabili ad IVA (Cass. 5894/2013; 22430/2014).
Cessioni all'esportazione
Le cessioni all'esportazione non difettano dell'elemento della territorialità, come peraltro conferma il loro assoggettamento agli obblighi formali di fatturazione e dichiarazione, il che le renderebbe assoggettabili ad IVA, se non fossero state configurate dal legislatore, per quanto già rilevato, come non imponibili.
In buona sostanza, l'art. 8 DPR 633/72 individua come cessioni all'esportazione, come tali non imponibili, le cessioni – anche tramite commissionario – di beni ...
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