lunedì 31/03/2025 • 06:00
Tra le novità previste dal Pacchetto ViDA, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 25 marzo 2025, vi è la sostituzione dei Modelli Intrastat con la fatturazione elettronica. Quali sono i vantaggi derivanti dalla sostituzione?
Nei controlli della fiscalità transnazionale sono efficaci soltanto gli strumenti automatici e sincronizzati. L'abbiamo visto per la trasparenza dei dati bancari: gli accordi con la Svizzera e il Liechtenstein del 2015 hanno fatto cadere questa barriera, ma il loro utilizzo era limitato ai casi in cui vi fosse già un'indagine fiscale in atto. Il vero salto di qualità arriva con l'adesione all'accordo in sede OCSE, che vede oggi più di 130 Stati o giurisdizioni aderenti al Transaprency Forum comunicare in modo automatico i dati bancari al Paese di residenza del contribuente.
Così sarà per i controlli relativi agli scambi comunitari, dal 1° luglio 2030, quando scatterà l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica europea per queste operazioni e per le prestazioni di servizi transnazionali.
La direttiva 91/680/CEE, che ha dettato le regole per le cessioni e gli acquisti tra gli Stati della allora Comunità Economica europea, in vigore dal 1° gennaio 1973, in sostituzione del controllo fisico doganale aveva previsto la presentazione di elenchi periodici riepilogativi delle operazioni, così che ciascuno Stato potesse accedervi nel caso in cui fosse in corso una verifica fiscale ad un contribuente. Ma questi dati erano di fatto inutilizzabili fuori da una procedura di controllo già in atto.
A livello europeo questi elenchi sono stati definiti come listing: la maggior parte degli Stati europei si limitava all'essenziale. Ad esempio la Germania chiede solo due informazioni: la partita IVA del cliente e l'importo in euro. Una colonna a parte è riservata per un codice relativo alle operazioni triangolari o alle prestazioni di servizi generiche.
Nessun controllo automatico è mai stato possibile, perché la direttiva consentiva gli elenchi per gli acquisti, ma non li prescriveva. Pochissimi Stati, tra cui il nostro, li avevano istituiti, con il risultato che non veniva risposto (e non era una cattiva volontà di non collaborazione) alla nostra amministrazione finanziaria se chiedeva gli elenchi degli acquisti all'altro Stato.
Un altro limite riguarda la natura riepilogativa degli elenchi, con il rischio di sfasature tra il mese considerato di competenza dal fornitore e non dal cliente.
Il Pacchetto ViDA
Le nuove regole per l'IVA nell'era digitale sono ora vigenti con la direttiva (UE) 2025/516, accompagnata dal regolamento interpretativo (UE) 2025/518 e da quello sulla gestione dei dati e per i controlli (UE) 2025/517.
A proposito di terminologia, osserviamo che anche questi recentissimi documenti europei continuano a qualificare le operazioni come “intracomunitarie” e non come “intraunionali”, sia perché questo termine non è di facile pronuncia, sia perché gli uffici legislativi avrebbero dovuto fare una complessa ricognizione delle definizioni precedenti.
Nei lavori preparatori della nuova direttiva, l'Ufficio Studi del Parlamento europeo elogia il Sistema di Intrascambio del nostro Paese, ritenendolo uno degli strumenti che ha consentito all'Italia di scendere nella stima dell'evasione all'imposta sul valore aggiunto da 35 a 16 miliardi tra il 2018 e il 2022.
L'avversione per la natura riepilogativa degli elenchi aveva indotto la Commissione europea ad inserire nella prima bozza di direttiva il divieto di emettere fatture riepilogative mensili. Questa preclusione è rientrata nel testo definitivo, in quanto il riscontro nei confronti dell'acquirente rimane analitico e fattura per fattura. Se questa riassume più consegne, l'importante è che lo stesso dato del fornitore si trovi nella contabilità del cliente.
A questo proposito la fatturazione elettronica (che viene definita dalla direttiva come “strutturata”, cioè rielaborabile senza ulteriori procedure) è qualificabile come single ledger, cioè come scrittura unica che entra contestualmente in due contabilità, quella del fornitore e quella del cliente. Ovviamente per identici importi che non possono essere né modificati né tanto meno occultati.
Un altro vantaggio che deriva dalla sostituzione dei modelli Intrastat con la fatturazione elettronica riguarda la verifica dell'iscrizione al VIES del cliente, oggi attuata in modo artigianale dalle aziende più accorte, che procedono allo screenshot della consultazione. Peraltro con il rischio che il riscontro periodico, magari fatto all'inizio dell'anno, non sia più valido al momento della fatturazione.
Osservazioni
Ricordiamo che la Corte di Giustizia aveva ritenuto meramente formale questa iscrizione, provocando poi la modifica della direttiva per considerarlo requisito sostanziale: oggi il nostro art. 41 c. 2-ter DL 331/93, secondo cui queste operazioni non sono imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco Intrastat, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso.
Con la fatturazione elettronica europea il controllo della regolare iscrizione del cliente lo farà il sistema di interscambio europeo, che procederà alla creazione della banca dati senza bisogno di nessun altro elenco.
Il principale vantaggio per le amministrazioni fiscali sarà, non solo quello di avere la certezza della identità tra i dati della vendita con quello dell'acquisto, ma quello di poter verificare in modo immediato il concorso di questi elementi alle liquidazioni periodiche, che la direttiva considera vere e proprie dichiarazioni.
Gli elenchi statistici rimarranno in vigore, sulla base del regolamento (UE) 2019/2152, che ha sostituito il regolamento (UE) 2004/638, ma solo per i soggetti di maggiore dimensione. Attualmente occorre avere riguardo al maggiore degli ultimi quattro trimestri, con il limite di 100.000 euro per le cessioni intracomunitarie e gli acquisti di servizi, e di 350.000 euro per gli acquisti di beni. Da qui al 2030 queste soglie potranno ovviamente essere modificate.
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Umberto Terzuolo
- Dottore CommercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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