martedì 21/06/2022 • 16:00
L’indennità una tantum di € 200 farà, a breve, la sua comparsa nelle buste paga dei lavoratori dipendenti: l’INPS, pertanto, interviene specificando quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” a cui fare riferimento.
redazione Memento
Il Decreto Aiuti (art. 31 DL 50/2022) ha previsto l'erogazione di un'indennità una tantum di importo pari a € 200 che sia “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”; inoltre “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità […] è compensato attraverso la denuncia” UNIEMENS.
Considerando l'avvicinarsi di tale periodo, l'INPS precisa quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, così come indicato nella predetta disposizione di Legge.
Cosa si intende per retribuzione di luglio 2022
La retribuzione nella quale riconoscere l'indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.
Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.
Stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell'indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, l'indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche se la retribuzione di competenza di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).
Esposizione in UNIEMENS
I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
• nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;
• nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
• nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese “06- 07/2022”;
• nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l'importo da recuperare.
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