martedì 22/04/2025 • 14:03
Il Ministero del Lavoro, con Circ. 18 aprile 2025 n. 9, fornisce alcune indicazioni circa la corretta classificazione contrattuale dei rider (autonomi, subordinati e co.co.co.), indicando inoltre le tutele previdenziali e assicurative spettanti a questa categoria di lavoratori.
redazione Memento
La prestazione resa dai lavoratori per il tramite delle piattaforme digitali può essere organizzata, così come ogni altra attività lavorativa, con modalità tra loro anche significativamente differenti. La stessa categoria dei lavoratori che rendono tale attività non si esaurisce esclusivamente con coloro che provvedono alla consegna di beni per conto altrui, sebbene quella dei ciclofattorini (o rider) rappresenti oggettivamente la modalità con la maggiore diffusione. Dal punto di vista normativo, alla disciplina interna (art. 2 e Capo V-bis del d.lgs. 81/2015), si è aggiunta la recente Direttiva (UE) 2024/2831, relativa al lavoro mediante piattaforme digitali, adottata il 24 ottobre 2024 dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea e che tutti gli Stati membri dovranno recepire entro il 2 dicembre 2026. La Direttiva contiene prescrizioni minime comuni, orientate a migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali per questa tipologia di lavoratori.
Alla luce di quanto premesso, nelle more del recepimento della sopra richiamata Direttiva, il ministero del Lavoro procede ad una ricostruzione delle connotazioni dei rapporti di lavoro dei ciclofattorini.
Lavoro autonomo
Può essere qualificata in termini di genuina autonomia, l'attività complessivamente caratterizzata dall'assenza di:
Ultimo requisito è costituito dalla reale facoltà del prestatore di non accettare l'incarico di consegna o di dismettere la sua disponibilità in modo unilaterale, senza subire alcuna conseguenza pregiudizievole per successive collaborazioni.
Lavoro subordinato
La possibilità di intrattenere un rapporto di lavoro di natura subordinata per il tramite delle piattaforme digitali può essere innanzi tutto frutto di una esplicita decisione in tal senso, manifestata attraverso l'assunzione, con tutte le formalità del caso, dei ciclofattorini, da parte delle piattaforme.
In proposito, la più recente giurisprudenza di merito (Trib. Torino, 14 gennaio 2023, n. 1560) ha offerto utili indicazioni riguardo alla presenza di indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato in relazione alla peculiare attività svolta dal rider per una piattaforma digitale, declinando il concreto atteggiarsi dei poteri tipici del datore di lavoro in quest'ambito secondo modalità tali da evidenziare in modo inequivocabile la messa a disposizione da parte del rider delle proprie energie in favore dell'organizzazione imprenditoriale che si avvale della piattaforma digitale. Così, con riferimento al potere direttivo, si è ritenuto che l'esistenza di direttive specifiche e sostanzialmente vincolanti, cui il ciclofattorino è tenuto ad attenersi nelle diverse fasi della propria attività, renda manifesta l'eterodirezione esercitata dalla piattaforma sull'attività svolta dal lavoratore, caratteristica che la distingue nettamente dall'attività di consegna svolta da un lavoratore autonomo. È quanto avviene, ad esempio, nei casi in cui, una volta ricevuto l'affidamento di un ordine, i riders sono assoggettati a puntuali indicazioni su come procedere, fornite in tempo reale tramite app, con la quale vengono trasmesse puntuali indicazioni per le modalità di svolgimento della prestazione. Allo stesso modo è indice evidente dell'esistenza di un potere di controllo esteso e pervasivo - non concepibile in relazione ad un lavoratore autonomo a cui venga affidata una consegna - il fatto che la piattaforma informatica imponga il rispetto di predeterminati slot orari e ordini e attribuisca punteggi ai ciclofattorini, laddove al basso punteggio si accompagnino rilievi o altre conseguenze di natura sostanzialmente disciplinare.
Tra le tipologie contrattuali di lavoro subordinato presenti all'interno del nostro ordinamento, la dinamica lavorativa in analisi appare avvicinarsi maggiormente lavoro intermittente.
Il richiamo al contratto intermittente introduce il tema della indennità di disponibilità. Ferme restando le peculiarità proprie della fattispecie in esame, l'indennità in commento dovrebbe avere rilievo soltanto a quei lassi temporali in cui il rider, secondo le modalità organizzative definite dalla piattaforma, si pone effettivamente a disposizione esclusiva del committente in attesa di ricezione/accettazione dell'incarico di consegna, con un vincolo di fatto effettivo e strettamente funzionale al rendimento della prestazione. Nella particolare ipotesi in commento, si ritiene che - qualora il lavoratore sia tenuto a rispondere alle chiamate durante il periodo di permanenza in piattaforma - il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa da retribuire coincida con il tempo effettivamente impiegato per rendere la prestazione medesima. Diversamente, per il periodo durante il quale al lavoratore sia richiesto il collegamento con la piattaforma e fino al momento della sua disconnessione, è riconosciuta l'indennità di disponibilità, laddove prevista dal contratto e nella misura dallo stesso stabilita.
Collaborazioni etero-organizzate
Ai ciclofattorini può essere applicata la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato anche quando l'attività dagli stessi svolta non sia riconducibile all'area della subordinazione, ma le modalità attraverso le quali è attuata "si concretano in prestazioni di lavoro”: - prevalentemente personali, - continuative - e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente".
Profili previdenziali
Per quanto concerne i profili relativi all'inquadramento previdenziale dei lavoratori in questione, si rileva l'applicazione della disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato, da cui consegue il loro inquadramento previdenziale con obbligo di iscrizione nell'AGO dell'INPS ("Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti").
Profili INAIL
Sono confermate le diverse modalità attraverso le quali può essere validamente regolata l'attività dei ciclofattorini che operano tramite piattaforma, realizzando tutele differenziate in conformità alla tipologia del rapporto. Tuttavia, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la tutela è identica sia che si tratti di lavoratori subordinati, che di collaboratori eterodiretti a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, che di lavoratori autonomi.
Le indicazioni dell'UE
Dal 2 dicembre 2024 è in vigore una Direttiva UE (Dir. UE 2024/2831) che amplia le tutele previste per i lavoratori delle piattaforme digitali, concentrandosi in particolare sui seguenti aspetti:
- privacy dei lavoratori, introducendo l'obbligo di redazione di una DPIA, ovvero una valutazione sugli impatti privacy che possono derivare dall'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- informazione e consultazione sindacale;
- contenzioso giurisprudenziale;
- promozione della contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali.
Fonte: Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 18 aprile 2025
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Luca Furfaro
- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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