sabato 19/04/2025 • 06:00
L'adesione al concordato preventivo biennale impone l'adeguamento del Modello IRAP alle nuove previsioni legislative e la conseguente compilazione della dichiarazione tenendo conto del valore della produzione netta rettificato proposto nel Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini del CPB.
Il D.Lgs. 13/2024 ha istituito, all'art. 6, il concordato preventivo biennale, un regime opzionale finalizzato a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e a favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni: trattasi di un istituto che ha allettato circa 522.195 contribuenti fra quelli tenuti all'applicazione degli ISA e quelli in regime forfettario.
Prodromica all'applicazione del concordato preventivo biennale è una proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate che consente la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Con l'adesione alla proposta di concordato (per semplicità CPB) di cui al citato decreto (c.d. decreto CPB), il contribuente si è impegnato a dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi e nelle dichiarazioni IRAP relative ai periodi d'imposta 2024 e 2025 oggetto di concordato.
Di conseguenza, in sede dichiarativa ai fini IRAP, si rende necessario adeguare la compilazione dichiarativa da parte del contribuente alle nuove disposizioni, attraverso la compilazione della Sezione XXII del quadro IS (nello specifico, il rigo IS250) appositamente identificata al fine di evidenziare le informazioni più rilevanti relative al regime opzionale.
Per quanto concerne l'IRAP, l'oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli artt. 5, 5-bis, 8 e 10: trattasi del valore della produzione delle società di capitali, delle società di persone e imprese individuali, delle persone fisiche e società semplici e infine degli enti privati non commerciali, depurato di talune variazioni positive e negative. Esse costituiscono le componenti individuate dagli artt. 15 e 16 del decreto CPB e, nello specifico:
a) le plusvalenze e minusvalenze di cui al citato art. 54 c. 1-bis e 1-bis.1;
b) i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 TUIR (società di capitali ed enti non commerciali);
b-bis) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al c. 1-quater del citato art. 54.
Una volta intervenute le variazioni in aumento o in diminuzione al fine di determinare il valore della produzione netta rettificato, occorre compilare il rigo IS250 che, nello specifico, prevede infatti l'indicazione delle seguenti informazioni:
L'art. 17 del decreto CPB prevede che il saldo netto delle componenti sopra citate determini una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato: il valore rettificato dovrà essere in ogni caso superiore a euro 2.000 e costituirà poi il valore definitivo da riportare nei righi specifici (IC76 per le società di capitali, IE61 per gli enti non commerciali e IP74 per le società di persone) ai fini della determinazione dell'IRAP dovuta. Infatti, i contribuenti che compilano la Sezione XXII dovranno compilare anche il quadro di determinazione del valore della produzione (IP, IC, IE) secondo le regole ordinarie, seguendo le relative istruzioni.
Fra i soggetti che hanno aderito al CPB, quelli in regime forfettario – esonerati dalle obbligazioni IRAP – non saranno interessati dalla compilazione della sezione dedicata.
L'adesione al concordato comporta inoltre l'esonero dalla compilazione della sezione relativa alle società di comodo. Il valore della produzione andrà considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'art. 11 D.Lgs. 446/97.
Come previsto dall'art. 19 D.Lgs. 13/2024, si ricorda che i maggiori o minori valori della produzione netta effettivi (o del reddito effettivo realizzato), nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive nonché dei contributi previdenziali obbligatori: resta tuttavia ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivamente prodotto se di importo superiore a quello concordato.
Inoltre viene specificato che qualora circostanze eccezionali, individuate con specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, determinino minori valori della produzione netta effettivi (o minori redditi effettivi), eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, il regime cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
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- Avvocato Tributario e Societario in Trento e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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