venerdì 18/04/2025 • 06:00
La riforma fiscale e, in particolare, il D.Lgs. 192/2024, ha integralmente sostituito l'art. 182 TUIR, riguardante la liquidazione ordinaria, a seguito delle difficoltà procedurali del relativo regime, ribaltando il criterio di tassazione ivi previsto.
Prima delle modifiche apportate dalla riforma fiscale, il regime di liquidazione delle imprese prevedeva che il reddito degli esercizi compresi nella liquidazione si determinasse in via provvisoria, in base al rispettivo bilancio. Tali redditi, tuttavia, si intendevano definitivi tanto nell'ipotesi in cui la liquidazione dell'impresa individuale o della società di persone si protraesse per più di tre esercizi (cinque esercizi in caso di soggetti IRES), quanto in quella in cui fosse stata omessa la presentazione del bilancio finale.
Come chiarisce la relazione illustrativa, “ciò naturalmente ha comportato significative complessità procedurali nonché impiego di capacità operativa dell'Amministrazione finanziaria.”
L'art. 18 D.Lgs 192/2024, modificando l'art. 182 del TUIR, stabilisce ora che il risultato di ogni esercizio è determinato in via definitiva (anziché in via provvisoria), con applicazione delle regole di tassazione ordinarie, salvo prevedere anche per le imprese individuali e le società di persone, lo scomputo delle perdite dal reddito dei periodi di imposta compresi nella liquidazione.
Per comprendere le modifiche apportate alla disciplina della liquidazione ordinaria, è bene riassumere, brevemente, le precedenti regole.
Società di capitali: la normativa previgente
L'operazione di liquidazione di società di capitali distingue due periodi d'imposta:
Società di persone e imprese individuali: la normativa previgente
Anche per società di persone e imprese individuali rimane la suddivisione dei periodi suesposta e, quindi:
Le novità
Il nuovo art. 182, come anticipato, capovolge il criterio di tassazione: il risultato di ogni esercizio è determinato in via definitiva (anziché in via provvisoria), con applicazione delle regole di tassazione ordinarie, salvo prevedere anche per le imprese individuali e le società di persone lo scomputo delle perdite dal reddito dei periodi di imposta successivi compresi nella liquidazione. Per questi soggetti, le perdite realizzate nei periodi ante liquidazione, non rilevano in quanto già assegnate ai soci.
Sempre con riguardo agli imprenditori individuali e le società di persone, se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'art. 8 TUIR e, quindi, attribuzione ai soci nel limite dell'80%.
Tuttavia, se la liquidazione si protrae per non più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, l'impresa individuale o la società di persone può rideterminare il reddito degli esercizi di liquidazione e scomputare la perdita finale di liquidazione con il criterio c.d. carry back, cioè a riduzione del reddito dell'ultimo di tali esercizi e, a ritroso, del reddito di ciascuno degli esercizi precedenti fino a concorrenza del reddito degli stessi.
In tal caso, si è del parere che l'impresa individuale e le società di persone devono rideterminare il reddito degli esercizi in liquidazione, utilizzando a riduzione dello stesso la perdita finale di liquidazione, ma devono redigere una dichiarazione integrativa al fine di evidenziare la nuova realtà tributaria.
L'imprenditore individuale in impresa familiare e le società di persone ripartiscono il nuovo reddito, tenendo presente che l'imprenditore stesso, i collaboratori familiari e i soci delle società personali possono chiedere la tassazione separata del reddito, a norma degli artt. 17 e 21 TUIR. Si ricorda che, i collaboratori dell'impresa familiare possono usufruire di detta tassazione solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito, in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa.
Per le società soggette all'IRES, il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, si redige in base al bilancio finale.
Qualora la liquidazione ha una durata superiore all'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito attinente alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio, si determina secondo le regole del bilancio, al netto delle perdite dei precedenti esercizi e di quelle in costanza di liquidazione, liquidando la relativa imposta.
È previsto anche per le società IRES l'applicazione del criterio carry back, che, si precisa, consente di compensare la perdita finale di liquidazione con il reddito dei periodi di imposta precedenti, ma la procedura di liquidazione non deve protrarsi per non oltre i cinque esercizi.
Da ultimo, le nuove disposizioni entrano in vigore con riguardo alle liquidazioni che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2024 e, pertanto, dal 1° gennaio 2025.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il 9 aprile 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di disegno di legge che proroga la legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) al 31 ..
Approfondisci con
L’art. 18 D.Lgs. 192/2024, rubricato “Modifiche alla disciplina della liquidazione”, apporta delle significative novità in tema di liquidazione delle imprese e delle società, procedendo a sostituire integralmente l’attu..
Luciano Sorgato
- CommercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.