mercoledì 16/04/2025 • 15:26
L'Agenzia delle Entrate, con le Risposte n. 108 e n. 109 del 16 aprile 2025, ha fornito chiarimenti rispettivamente in caso di accesso al nuovo Patent Box e in caso di trasformazione da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata in tema di concordato preventivo biennale (CPB).
redazione Memento
Con le risposte n. 108 e n. 109 del 16 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di concordato preventivo biennale rispettivamente in caso di accesso al nuovo Patent Box e in caso di trasformazione da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, come di seguito riportato nel dettaglio.
Nuovo Patent Box
Si ricorda che l'art. 6 c. 3 DL 146/2021 (concernente il nuovo Patent Box) stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al c. 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 110%. Tale norma qualifica il Nuovo Patent Box come una maggiorazione delle deduzioni di determinati costi (Circ. AE 24 febbraio 2023 n. 5/E).
Nell'ambito delle cause di esclusione dal concordato preventivo biennale (CPB), la lett. bbis) prevede con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, l'aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.
Nel caso di specie, l'istante è un'azienda informatica che ha ideato un progetto i cui costi di ricerca e sviluppo risultano agevolabili ai sensi del nuovo Patent Box e gli hanno permesso di rilevare all'interno del modello REDDITI SC 2024 e del modello IRAP 2024 una deduzione fiscale maggiorata del 110% dalla quale è derivata una ripresa in diminuzione. Tale importo ha avuto un impatto significativo, superiore al 50% nella determinazione del reddito imponibile, ai fini IRES e IRAP dell'anno 2023', pertanto l'istante chiede se detta variazione rappresenti una causa di esclusione dall'istituto del CPB.
Come chiarito dall'AE con la risposta n. 108, la riduzione del reddito imponibile IRES dell'istante è determinata da una maggiorazione di determinati costi deducibili, a fronte di un reddito che comunque ab origine avrebbe concorso pienamente alla determinazione dell'imponibile dell'istante stesso. Tale circostanza non rientri tra le fattispecie di esclusione dal CPB, di conseguenza, l'istante potrà aderire al CPB per gli esercizi 20242025, barrando l'apposita casella P10 del modello Redditi SC 2024, per il periodo d'imposta 2023.
Trasformazione
Nel caso di specie, l'istante il 30 novembre 2022 si è trasformata da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, mantenendo in continuità la medesima partita IVA e il codice ATECO. In sede di trasformazione, ha optato per l'estensione, anche a livello fiscale, della durata del primo esercizio sociale da n. 12 a n. 13 mesi.
L'Istante dichiara di voler aderire al CPB, dato che la normativa (art. 10 c. 1 D.Lgs. 13/2024) consente l'accesso ai contribuenti che nel periodo d'imposta precedente a quello di sua applicazione abbiano applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Al riguardo, sottolinea di aver regolarmente applicato gli ISA ante e post trasformazione, avendo questi mantenuto il medesimo codice ATECO e partita IVA.
L'istante chiede se possa accedere al CPB nonostante il primo esercizio sociale post trasformazione abbia avuto una durata superiore ai n. 12 mesi.
Come chiarito dall'AE con la risposta n. 109, nei confronti dell'istante tra il 30 novembre 2022 e il 31 dicembre 2023 ricorre la causa di esclusione dall'applicazione degli ISA prevista dall'art. 9bis c. 6 lett. a) DL 50/2017, essendo la trasformazione riconducibile a un'ipotesi di ''inizio o cessazione dell'attività''. Di conseguenza, non trovando applicazione gli ISA nei confronti dell'istante nel periodo antecedente a quello di applicazione del CPB (ossia, per il periodo 30 novembre 2022 31 dicembre 2023), allo stesso istante è precluso l'accesso al CPB.
Fonte: Risp. AE 16 aprile 2025 n. 108 e n. 109
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Maurizio Nastri
- Dottore Commercialista, Partner Studio Gnudi A.P.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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