lunedì 14/04/2025 • 13:38
L’AE, con Risp. Interpello 14 aprile 2025 n. 98, chiarisce quale sia il corretto regime di imposizione fiscale delle somme erogate ad un lavoratore fiscalmente residente in Italia e derivanti da un accordo di conciliazione giudiziale in seguito a un licenziamento avvenuto all’estero.
redazione Memento
L’AE, con Risp. Interpello 14 aprile 2025 n. 98, risponde alla richiesta di un contribuente lavoratore all'estero e iscritto all'AIRE che desidera conoscere il regime fiscale dell'indennità di conciliazione giudiziale che gli è stata erogata da una società estera a seguito di un licenziamento.
Il caso di specie
L'Istante, cittadino italiano, dichiara di essere fiscalmente residente in Spagna, risultando iscritto nel registro della popolazione residente in Spagna. Inoltre, riferisce di essere stato dipendente di una società italiana e, per motivi di lavoro, di essere stato distaccato prima nella Federazione Russa, ivi trasferendo la propria residenza e poi nella Repubblica di Cuba e nella Repubblica dell'Azerbaijan, risultando iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE). In seguito alla notifica dell'intimazione di licenziamento, l'Istante rappresenta di aver proposto ricorso per licenziamento senza giusta causa innanzi al Tribunale Ordinario e di aver siglato un nuovo contratto di lavoro con un'altra società avente sede in Spagna. Successivamente, il Contribuente dichiara di aver raggiunto un accordo con la Società in sede di conciliazione giudiziale, a mezzo del quale sono stati disciplinati gli obblighi reciproci concernenti la cessazione consensuale del rapporto di lavoro e con cui la Società si è impegnata a riconoscere e a corrispondere all'Istante alcune somme a titolo di conciliazione stragiudiziale. In relazione a tali circostanze, l'Istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di qualificare il reddito derivante dalla conciliazione giudiziale come reddito da lavoro dipendente e alla corretta individuazione del Paese avente la potestà impositiva.
La soluzione delle Entrate
L'Istante, quale soggetto non residente, è tenuto a dichiarare nel nostro Paese soltanto i redditi prodotti in Italia.
In merito alla corretta qualificazione del reddito derivante dalla conciliazione giudiziale, l'articolo 49 del TUIR, al comma 1, stabilisce che ''Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro''. Ai fini della determinazione di tali redditi, l'articolo 51, comma 1, del TUIR prevede che ''Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro''. Queste disposizioni sanciscono il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve in relazione al rapporto di lavoro. Pertanto l'AE ritiene che le somme in questione vadano qualificate, in virtù della definizione onnicomprensiva contenuta nell'articolo 51 del TUIR, quali redditi da lavoro dipendente.
Per quanto riguarda i soggetti non residenti, qualora l'erogante sia un soggetto residente in Italia, gli emolumenti corrisposti al contribuente dovrebbero essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese; occorre, tuttavia, considerare le disposizioni contenute nella Convenzione stipulata dall'Italia con la Spagna. Con riferimento al caso di specie, si ritiene che le somme corrisposte al dipendente in sede di conciliazione giudiziale, in quanto erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, siano qualificabili come redditi da lavoro dipendente, riconducibili alla sfera di operatività dell'articolo 15 della Convenzione. Per quanto riguarda il Paese di tassazione delle somme percepite in sede di conciliazione giudiziale, occorre considerare l'intero rapporto lavorativo del beneficiario. In sostanza, è prevista la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario a meno che l'attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti, sia svolta nell'altro Stato contraente, ipotesi in cui i suddetti emolumenti sono assoggettati ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
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Massimo Brisciani
- Consulente del lavoro - Studio Brisciani & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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