giovedì 10/04/2025 • 15:51
I Consulenti del Lavoro, con Approfondimento del 10 aprile, evidenziano la valorizzazione, per il 2025, dei veicoli di nuova immatricolazione concessi a uso promiscuo a partire dal 1° gennaio 2025 (c.d. fringe benefit) nonché la tracciabilità delle spese da rimborsare.
redazione Memento
I Consulenti del Lavoro, con Approfondimento del 10 aprile, evidenziano la valorizzazione per il 2025 dei veicoli di nuova immatricolazione concessi a uso promiscuo a partire dal 1° gennaio 2025 (c.d. fringe benefit) nonché la tracciabilità delle spese da rimborsare.
Di seguito vengono analizzati gli aspetti esaminati nell'Approfondimento.
Valorizzazione del fringe benefit dei veicoli concessi a uso promiscuo
Tra gli interventi operati dalla legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) vi è quello che prevede la rimodulazione del valore assegnato ai veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo a partire dal 1° gennaio 2025 (art. 51, c. 4, lett. a) TUIR).
Lo scopo è quello di realizzare un basso impatto ambientale, rimodulando il valore generato dalla concessione del veicolo in uso promiscuo in base alla tipologia di veicolo. Si prevede, quindi, con impatto sull'imposta dovuta, l'aumento dei valori in natura derivanti dall'assegnazione in uso promiscuo di veicoli che, pur connotati da basse emissioni, non rientrano più nella categoria dei veicoli elettrici, ovvero ibridi plug-in.
A partire dal 1° gennaio 2025, possiamo distinguere tre diverse fattispecie:
- una relativa ai veicoli ad oggi ancora in uso promiscuo ai dipendenti in virtù di assegnazioni avvenute prima del 30 giugno 2020 (veicoli naturalmente immatricolati prima di tale data), per i quali la determinazione del valore deve ancora oggi essere effettuata assumendo il 30% del valore convenzionale di costo determinato per una percorrenza media di 15.000 Km annui secondo quanto indicato nelle tabelle ACI;
- una relativa ai veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo a decorrere dalla data del 1° luglio 2020, rispetto ai quali viene introdotta una declinazione a salire in base alle emissioni (25% del valore per veicoli con emissioni inferiori di anidride carbonica inferiori a 60g/Km, 30% per veicoli con emissioni comprese tra 60 g/Km e 160 g/Km, 50% - dopo che per il solo anno 2020 era stato previsto il 40% - per veicoli con emissioni comprese tra 160 g/km e 190 g/km, ed infine il 60% - dopo che per il solo anno 2020 era stato previsto il 50% - per veicoli con emissioni superiori a 190 g/km) secondo quanto indicato nelle tabelle ACI;
- una relativa ai veicoli immatricolati dal 1º gennaio 2025.
Rilevanza dell'accordo di assegnazione
L'assegnazione del veicolo in uso promiscuo non rappresenta un mero atto unilaterale del datore di lavoro che concede il veicolo, ma necessita di un vero e proprio accordo tra le parti, nel quale a fronte della volontà datoriale, consegue l'accettazione del lavoratore di beneficiare del bene. Diventa quindi rilevante la data di formalizzazione dell'accordo negoziale in questione, che quindi assurge a momento di effettiva concessione del veicolo.
Il caso di immatricolazione e concessione a cavallo dei due periodi
Un caso tutt'altro che raro si concretizza nell'ipotesi di mancata coincidenza tra la data di immatricolazione del veicolo e quella di concessione dello stesso al dipendente; scenario che potrebbe concretizzarsi rispetto a tutto quel parco veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2024, ma poi effettivamente assegnati al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025.
Intervenuta sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il valore fiscale, in una situazione simile, nell'ottica generale di uso promiscuo del veicolo, dovesse essere valorizzato secondo il criterio del valore normale, ma poi epurato della porzione riconducibile all'utilizzo relativo all'attività lavorativa, in maniera tale da poter considerare a quel punto reddito solo la quota di effettivo utilizzo personale del bene.
Modalità pratiche di attuazione
Per dare attuazione alla nuova disposizione, occorre seguire due passaggi:
Tracciabilità delle spese sostenute durante le trasferte o le missioni
A seguito dell'entrata in vigore della legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2025 i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Analogamente, le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Con queste due modifiche il legislatore opera una duplice stretta in tema di rimborsi spese, e in particolare ne àncora la possibilità di esclusione dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente nonché dalla deducibilità dal reddito d'impresa con possibile estensione anche a quelli di lavoro autonomo al pagamento mediante i mezzi tracciati tipizzati.
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