venerdì 11/04/2025 • 06:00
Pensare ad organi amministrativi composti da persone e da sistemi di intelligenza artificiale potrebbe non essere fantascienza, sugli organi di controllo invece, per ora, le norme vengono ancora in supporto agli esseri umani. Questa una delle tematiche che verrà affrontata al Congresso Nazionale UNGDCEC 2025, a Catania il 10 e l'11 aprile.
Lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale nei diversi ambiti economici e professionali determina la necessità di analizzare i diversi campi di applicazione possibili, anche con riferimento al diritto societario. Già da qualche anno si è iniziato a parlare di Corp Tech, intesa come la possibilità di includere i sistemi di IA all'interno degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, ormai paradigma del diritto commerciale e societario per effetto della nuova formulazione dell'art. 2086 c.c..
Indubbiamente, l'utilizzo di algoritmi, blockchain o di altri registri di informazione centralizzati permette di rendere più efficiente la gestione dei flussi informativi e l'assunzione di decisioni routinarie, grazie ai processi matematici con cui sono progettati, sia a beneficio dell'attività degli amministratori sia per le funzioni svolte dall'organo di controllo. L'esempio più immediato è sicuramente quello dell'assemblea virtuale, sviluppatasi in maniera preponderante durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, che potendosi tenere tramite strumenti di comunicazione a distanza, ha favorito l'utilizzo di sistemi di blockchain per verificare l'identità dei partecipanti o garantire i diritti di voto.
La dottrina globale ha quindi iniziato a parlare di roboboard, intesi come organi amministrativi composti da sistemi di IA, o robodirectors, sistemi amministrativi misti composti da amministratori umani e macchine. La conformazione del diritto societario italiano, invero, non permette queste possibilità, né le rende plausibili, riconoscendo la centralità dell'elemento umano.
Alla luce di questo, ci si chiede se altrettanto possa dirsi con riferimento al ruolo del Sindaco.
Per poter arrivare ad una risposta, occorre prima distinguere tra i differenti sistemi di intelligenza artificiale che si possono trovare all'interno di un ecosistema aziendale, di cui la seguente è una delle possibili tipizzazioni:
Così come i primi due sistemi rappresentano strumenti all'avanguardia che, se non già presenti, dovranno entrare nella prassi degli organi amministrativi e di controllo, vedremo ora i motivi per i quali un sistema di AI autonomous sia inapplicabile per la funzione di sindaco.
Innanzitutto, per far parte di un organo di controllo, ai sensi dell'art. 2397 c.c., sono necessari dei requisiti professionali che non possono essere individuati in un algoritmo, anche perché, conformemente al DM 29 dicembre 2004 n. 320, si fa espresso riferimento a professioni regolamentate e all'appartenenza a specifici ordini professionali.
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La professionalità, peraltro, non potrebbe nemmeno essere colmata dal popolamento del database o dall'addestramento del sistema adottato, poiché questa si basa, oltre che sulla conoscenza delle norme, giuridiche e regolamentarie, e dei principi di corporate governance, anche sull'esperienza maturata negli anni e nella componente valutativa e discrezionale.
Inoltre, l'organo di controllo (al di fuori dei casi di composizione monocratica) è un organo collegiale, che significa che l'azione da intraprendere debba essere condivisa, con eccezione dei poteri reattivi riconosciuti ai singoli. Pertanto, ogni decisione è frutto di uno scambio di vedute tra i diversi componenti, riportando nuovamente centralità al bagaglio di soft skill e all'intelligenza umana e relazionale che i sindaci possiedono.
Ulteriore elemento a conferma dell'inapplicabilità di un sistema di AI autonomous è la carenza della soggettività giuridica. Qualsiasi sistema di intelligenza artificiale, originandosi da un algoritmo, non può essere infatti considerato come un centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche soggettive; pertanto, non può assumere la responsabilità che la carica comporta.
Per la composizione degli organi amministrativi, una soluzione proposta potrebbe essere quella di nominare quale consigliere una società specializzata nei servizi di intelligenza artificiale, che presterebbe gli stessi all'interno del consiglio. Si andrebbe quindi a creare, con un esercizio di fantascienza avanzata, un roboboard, composto da robocompanies. Tale soluzione pare chiaramente inapplicabile al collegio sindacale, dove non è ammessa la nomina di una persona giuridica quale componente dello stesso.
Oltre a queste criticità relative ai requisiti soggettivi, l'insostituibilità della componente umana è garantita dalla necessità di basare le proprie valutazioni, soprattutto con riferimento ai poteri di reazione endosocietari che la legge attribuisce ai sindaci, su un processo logico deduttivo, analizzato in relazione al caso specifico, che difficilmente può essere tradotto negli schemi che si utilizzano per creare e alimentare gli algoritmi.
Al contrario, gli strumenti di AI assisted e augmented rappresentano partner fondamentali dell'organo di controllo nella fase di raccolta e analisi dei dati, potendo addirittura impostare un'attività di vigilanza con un monitoraggio di tipo continuativo in grado di allertare in tempo reale il sindaco in presenza di elementi meritevoli di approfondimenti, oppure nella fase di verbalizzazione o nel fondamentale scambio di informazioni con i vari organi societari o con il soggetto incaricato della revisione legale.
Essere umano, per ora, batte macchina.
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Maurizio Maraglino Misciagna
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