mercoledì 09/04/2025 • 06:00
A pochi giorni dalla modifica dell' art. 2407 del Codice Civile, che ha introdotto la perimetrazione della responsabilità del Collegio Sindacale, il nuovo Disegno di Legge n.1426 propone due importanti aggiornamenti: un tetto anche alla responsabilità dei revisori legali e l'estensione ai giudizi pendenti.
Premessa
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 35/2025, che ha introdotto la tanto attesa perimetrazione del regime di responsabilità patrimoniale del Collegio Sindacale, si è concluso l'iter di modifica dell'art. 2407 c.c., che ne delimita gli effetti a un multiplo del compenso annuo percepito ed entra in vigore dal prossimo 12 aprile 2025.
La nuova formulazione, al di fuori delle ipotesi di dolo, prevede che i sindaci possano essere chiamati a rispondere patrimonialmente per i danni cagionati nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo determinati scaglioni:
A pochi giorni dalla citata modifica dell'art 2407 c.c., arriva un nuovo disegno di legge n. 1426, rubricato “Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità dei revisori legali e dei componenti del Collegio Sindacale ai giudizi pendenti”, importante proposta di riforma che di fatto estende il tetto dei danni imputabili anche ai Revisori Legali, sebbene con talune varianti, prevedendo altresì il riferimento ai procedimenti in corso.
Modifica della responsabilità dei revisori legali
D'iniziativa dei Senatori Calandrini, Gelmetti, Rastrelli, Cosenza, Sigismondi, Liris, Pellegrino, Farolfi, Rosa, Guidi, Spinelli e Mancini, il DDL n. 1426 presenta una significativa proposta di modifica per l'introduzione di limiti quantitativi alla responsabilità dei revisori, anche facendo riferimento a valori parametrati al corrispettivo spettante ai soggetti incaricati dell'attività di revisione legale e includendo limiti massimi parametrati alla tipologia del cliente oggetto di revisione, come già introdotto da numerosi Stati membri, quali Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Olanda, Polonia, Slovacchia e Slovenia.
Il citato DDL prevede la modifica dell'art. 15 D.Lgs. 39/2010, con una nuova formulazione, prevedendo una suddivisione per la revisione in favore di enti di interesse pubblico o società diverse dagli enti di interesse pubblico e quella per revisori legali persone fisiche o società di revisione legale.
Responsabilità: attuale formulazione |
Responsabilità: proposta di riforma |
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1. I Revisori legali e le Società di Revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli Amministratori nei confronti della Società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi Soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. 2. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. 3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento. |
1. I soggetti incaricati della revisione legale sono responsabili nei confronti della Società, dei Soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. 2. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, i Revisori legali persona fisica sono responsabili per i danni cagionati alla Società che ha conferito l'incarico di revisione legale, ai suoi Soci e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito per la revisione legale del bilancio rispetto al quale sia accertato l'inadempimento ai loro doveri, fermo in ogni caso il limite massimo complessivo di 8.000.000 di euro, secondo i seguenti scaglioni: a) quanto ai Revisori Legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a Società non qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di dieci volte il compenso; b) quanto ai Revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a Società qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di dodici volte il compenso. 3. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, le Società di revisione legale sono responsabili per i danni cagionati alla Società che ha conferito l'incarico di revisione legale, ai suoi Soci e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito per la revisione legale del bilancio rispetto al quale sia accertato l'inadempimento ai loro doveri, fermo in ogni caso il limite massimo complessivo di 16.000.000 di Euro, secondo i seguenti scaglioni: a) quanto alle Società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società non qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di venti volte il compenso; b) quanto alle Società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di venticinque volte il compenso. 4. Al responsabile dell'incarico e ai dipendenti della Società di revisione che hanno collaborato all'attività di revisione si applica il comma 2. Nei rapporti interni tra debitori solidali essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. 5. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento. |
Estensione ai giudizi pendenti
Non di meno, un'ulteriore e fortemente auspicata proposta di modifica attiene l'estensione della disciplina ai giudizi pendenti, tramite l'introduzione di un nuovo articolo.
Giudizi pendenti: attuale formulazione |
Giudizi pendenti: proposta di modifica |
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La disciplina sulla responsabilità dei Revisori legali di cui all'articolo 1 della presente legge e quella sulla responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale, di cui al secondo comma dell'articolo 2407 del Codice Civile si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Vincenzo Papagni
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