lunedì 07/04/2025 • 06:00
La circolare 27 marzo 2025 n. 6 del Ministero del Lavoro ha consegnato un primo quadro applicato del Collegato Lavoro (L. 203/2024). In tema di somministrazione, la nuova disciplina indebolisce le possibilità di invio in missione a termine; ma al contempo potenzia le tutele per i lavoratori svantaggiati di cui al Reg. UE 651/2014.
Habemus indicazioni operative.
Il 27 marzo scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la circolare n. 6, ha reso note le “prime indicazioni operative” in merito ai "principali interventi attuati con la L. 203/2024 recante "Disposizioni in materia di lavoro”.
Trattasi di circolare ampia, tanti sono i temi trattati dal Collegato Lavoro (si passa dalle modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro alla norma di interpretazione autentica sulle attività stagionali, dal periodo di prova dei tempi determinati alle dimissioni per fatti concludenti).
La somministrazione di lavoro, in ogni caso, merita un particolare focus. Questo perché, a ben vedere, se volessimo usare una metafora per descrivere la ratio sottesa alle modifiche introdotte dalla L. 203/2024 in senso alla somministrazione potremmo dire, usando un termine calcistico che poco appartiene a chi scrive, che abbiamo pareggiato 1 a 1.
Esatto. perché:
Vediamo nel concreto.
La circolare che toglie
Con la modifica apportata dall'art. 10 del Collegato Lavoro all'art. 31 c. 1 D.Lgs. 81/2015, si è voluto eliminare la disciplina transitoria prevista dal quinto e sesto periodo del primo comma.
La normativa transitoria, che sarebbe comunque rimasta in vigore sino alla data del 30 giugno 2025, “consentiva agli utilizzatori di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato, laddove l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore di aver assunto detto lavoratore a tempo indeterminato”.
In particolare è stato definito che, per tutti quei contratti stipulati tra agenzia e impresa utilizzatrice, a partire dalla data del 12 gennaio 2025, giorno in cui è entrata in vigore la L. 203/2024, il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati deve sempre tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente alla data poc'anzi citata. “Pertanto, ai fini del calcolo del suddetto periodo di 24 mesi, si conteggeranno solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente al 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della modifica normativa in esame, senza computare le missioni già svolte in vigenza della precedente disciplina”.
Parallelamente, il Ministero ha definito che per tutti i contratti di somministrazione sottoscritti tra agenzia e azienda somministratrice prima dell'entrata in vigore del Collegato Lavoro, potranno proseguire sino alla loro naturale scadenza, ma solo se la missione si conclude prima del termine del 30 giugno 2025 (principio tempus regit actum). In tal caso, l'utilizzatore non si troverà nella posizione di dover assumere a tempo indeterminato il lavoratore somministrato.
Viene tuttavia sottolineato che, in tale eventualità, “i periodi di missione maturati successivamente alla data del 12 gennaio dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi, previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015”.
Tale normativa si allinea alla posizione espressa dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cause C-681/2018 e C-232/2020), che ricorda come “il ricorso al lavoro somministrato regolato dalla direttiva 2008/104/CE deve rispondere ad esigenze di temporaneità dell'impresa utilizzatrice”. Tali principi sono già stati, peraltro, recepiti dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. 21 luglio 2022, n. 22861; Cass. civ. 11 ottobre 2022, n. 29570) e dalla giurisprudenza di merito, nei fatti superando la posizione del Ministero del lavoro edita con circolare n. 17/2018 circa la possibilità che i lavoratori assunti dall'agenzia a tempo indeterminato potessero essere inviati in missione senza limiti di durata.
Almeno questo è quello che sostiene la circolare. Nella realtà la posizione potrebbe non essere condivisibile dato che:
La circolare che dà
Per converso, assistiamo ad un assist (il gergo calcistico abbonda) alle agenzie per il lavoro (APL).
Analizziamo da vicino il c. 1 art. 10 del Collegato Lavoro. La lettera a) del suddetto comma modifica, quasi radicalmente, il c. 2 art. 3 D.Lgs. 81/2015.
Si introducono due ulteriori categorie di lavoratori escluse dal limite quantitativo del 30% (a termine o somministrati a termine) rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore e che, quindi, sono utilizzabili in somministrazione a tempo determinato anche in sovrannumero rispetto alla predetta percentuale.
Lo scopo del legislatore, secondo il Ministero, è quello di eliminare il disallineamento che sussisteva tra gli artt. 31 c. 2, e 23 c. 2 D.Lgs. 81/2015 (in quanto lo stesso art. 23 già escludeva l'applicazione dei limiti quantitativi previsti in caso di assunzione di un soggetto a tempo determinato laddove si verificassero le ipotesi tipizzate dal comma in oggetto).
Parliamo di contratti conclusi:
- in fase di avvio di nuove attività;
- da start-up innovative;
- per lo svolgimento di attività stagionali;
- per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli;
- per la sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori over 50.
Infine, “il secondo periodo della medesima lettera a) dell'articolo 10, comma 1, consente all'utilizzatore di non conteggiare entro la percentuale in esame anche i lavoratori inviati in missione a tempo determinato, se assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato”.
Al contempo la lettera b) art. 10 c. 1 L. 203/2024 ha modificato l'art. 34 c. 2 D.Lgs. 81/2015.
Il fine ultimo di tale modifica è quello di favorire l'occupazione di lavoratori che vertono in uno stato di difficoltà. È stato definito che, per “soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali” e per i “lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, di cui ai numeri 4) e 99) dell'articolo 2, comma 1, del Reg. UE 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'art. 31 c. 2 D.Lgs. 81/2015”, non è più necessario apporre le causali previste dall'art. 19 c. 1 D.Lgs. 81/2015 in caso di assunzioni che abbiano durata superiore ai 12 mesi effettuate dalle agenzie di somministrazione.
È infine rilevante specificare che la circolare trattata puntualizza, tramite il D.M. 17 ottobre 2017, quali sono le categorie svantaggiate, distinguendo i lavoratori svantaggiati ovvero coloro che:
-“non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, abbiano un'età compresa tra i 15 e i 24 anni,
- siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito
- abbiano superato i 50 anni di età, (quindi un ultra laureato, per intenderci)
- siano adulti che vivono soli, con una o più persone a carico,
- siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici e appartengano al genere sottorappresentato,
- appartengano a minoranze etniche di uno Stato membro della UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile”
dai lavoratori considerati molto svantaggiati ovvero “i soggetti privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito e quelli che rientrano nelle ipotesi indicate nelle lettere da b) a g) dell'elenco sopra citato e risultano privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito”), definizione che ottempera in modo completo la disciplina europea.
Vedremo se il pareggio alla fine del campionato servirà a qualcosa.
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Beniamino Scarfone
- Consulente del Lavoro e Giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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