giovedì 03/04/2025 • 15:01
L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 3 aprile 2025 n. 86, ha ribadito che l'alienazione dei terreni o la cessazione della coltivazione diretta prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti comporta la decadenza dall'agevolazione per la piccola proprietà contadina, a prescindere dalle ragioni per cui ciò avviene.
redazione Memento
Con la risposta n. 86 del 3 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la dizione letterale di una norma agevolativa non consente letture alternative. Ciò che rileva, ai fini della decadenza dalla agevolazione per la piccola proprietà contadina (di cui all'art. 2 c. 4 bis DL 194/2009) è il fatto oggettivo della cessazione della coltivazione diretta, mentre il legislatore non attribuisce valenza alle ragioni per le quali ciò avviene.
Si ricorda che l'art. 2 c. 4 bis DL 194/2009 stabilisce che al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.
L'estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto (art. 11 D.Lgs. 228/2001).
Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c.
Nel caso di specie, la società istante, iscritta nel registro delle imprese agricole, afferma di aver acquistato, nel 2023, dei fondi rustici oggetto di procedura esecutiva, con decreto di trasferimento registrato il x/x/2024, per un valore di euro 224.000,00, usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui all'art. 2 c. 4bis DL 194/2009.
A causa degli elevati costi di gestione, la Società intende procedere alla rivendita dei fondi, prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, a favore di altro coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale. Ciò posto, la Società chiede se la suddetta alienazione possa determinare la decadenza dall'agevolazione per la piccola proprietà contadina fruita.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, la vendita dei suddetti fondi a favore di un soggetto diverso dal coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, esercente l'attività di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c., comporta la decadenza dall'agevolazione fruita dalla Società.
Fonte: Risp. AE 3 aprile 2025 n. 86
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