giovedì 03/04/2025 • 06:00
In tema di commercio internazionale, il Presidente americano Trump ha annunciato quali saranno i prodotti europei colpiti dai dazi reciproci. Si attende ora la risposta della Commissione europea che potrebbe attivare lo strumento “anticoercizione”.
Le nuove tariffe USA
Nuovi dazi del 25% sulle auto importate negli USA, in vigore da oggi. Alle 22.00 del 2 aprile 2025 Trump ha annunciato anche nuovi dazi reciproci sui prodotti europei, dando il via a una nuova fase del piano “America First”. I nuovi dazi saranno del 20% sui prodotti UE, colpendo anche Cina (34%), Vietnam (46%), Taiwan (32%), Giappone (24%), India (26%) e Corea del Sud (25%), Thailandia (36%), Svizzera (31%), Indonesia (32%), Cambogia (49%) e Regno Unito (10%).
Preoccupano anche le barriere non tariffarie introdotte da Trump che determineranno importanti ripercussioni in molti settori.
Dazi al 20%: l’IVA viene considerata un dazio doganale
L’obiettivo delle nuove tariffe reciproche, annunciate in quello che Trump ha già definito “il giorno della liberazione”, è colpire gli altri Paesi, inclusa l’Europea, con le stesse misure daziarie applicate ai beni statunitensi. Ma con una differenza significativa: per i beni UE le tariffe di Trump considerano anche l’importo relativo all’IVA all’importazione.
Una scelta, quella di equiparare l’IVA ai dazi, che ha un forte impatto sul nostro export, penalizzando i prodotti Made in Italy e, in generale, tutti i beni europei.
L’assimilazione tra dazi e Iva fa molto discutere e apre a molti interrogativi sul perché gli Stati Uniti abbiano confuso l’imposta sul valore aggiunto con le tariffe doganali. L’IVA, infatti, pur essendo riscossa al momento dell’importazione, non è equiparabile a un dazio. Non si tratta di una tariffa all’importazione, ma di un’imposta sul consumo, destinata a gravare unicamente sui consumatori finali dei beni (Corte di Giustizia UE, 17 luglio 2014, C-272/13, Equoland).
La Camera di Commercio Internazionale (ICC), unica organizzazione del settore privato a essere presente in oltre 170 Paesi, ha diramato uno studio che chiarisce come l’IVA all’importazione non possa essere considerata un ostacolo al commercio internazionale. Il documento pubblicato da ICC lo scorso 19 febbraio chiarisce, infatti, che l’IVA è adottata in oltre 170 Paesi nel mondo e si applica allo stesso modo alle imprese nazionali ed estere, senza realizzare nessuna discriminazione. L’onere finale ricade, infatti, sempre e soltanto sul consumatore finale, mentre le imprese che intervengono nella catena di approvvigionamento hanno il diritto di detrarre l’IVA pagata a monte o di averne il rimborso e non subiscono, pertanto, nessun aggravio di costi.
Presupposto fondamentale dell’IVA è il principio di neutralità: i sistemi IVA sono concepiti in modo da trattare tutte le imprese allo stesso modo, a prescindere dal luogo di ubicazione e di origine. Nessuna azienda, quindi, può avere un vantaggio sleale o uno svantaggio per il solo fatto di avere la propria sede in un determinato Paese. La neutralità viene garantita attraverso il principio di destinazione, che presuppone che le merci siano tassate unicamente nel Paese in cui sono consumate e non in quello in cui sono prodotte. Proprio per questo motivo, le esportazioni non sono soggette a tassazione, mentre i prodotti importati devono scontare la stessa imposta sul valore aggiunto che si applica alle merci nazionali.
L’IVA non dovrebbe, quindi, creare nessuna discriminazione in base all’origine dei prodotti.
L’Unione europea pronta a reagire
Se fino a oggi le istituzioni europee hanno mantenuto un cauto riserbo sulle possibili reazioni dell’Unione, l’UE è ora pronta a reagire, colpendo anche i servizi delle Big Tech, settore caro all’amministrazione Trump e in cui gli Stati Uniti vantano un surplus.
Finora, l’Unione è rimasta in attesa, rinviando sia il ripristino dai dazi del 2018 e del 2020 su acciaio e alluminio (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886) sia il pacchetto di nuovi dazi che avrebbero dovuto colpire una vasta gamma di prodotti americani (tessuti, pelletteria, elettrodomestici, utensili per la casa, plastica, prodotti in legno, pollame, carne bovina, alcuni frutti di mare, noci, uova, latticini, zucchero e verdure), per un valore stimato fino a 18 miliardi di euro.
Una strategia possibile potrebbe essere quella di ricorrere allo strumento anticoercizione (adottato con il Regolamento UE 2023/2675): un’arma che permette alla Commissione di adottare misure utili a reagire alla coercizione economica, esercitata o minacciata da un Paese terzo con misure che incidono sugli scambi o sugli investimenti, al fine di interferire con le scelte sovrane dell’UE o di uno Stato membro. Tale strumento consente di difendere gli interessi dell’Unione con un ampio ventaglio di contromisure, volte a neutralizzare le pratiche dei Paesi terzi, introducendo o ripristinando dazi, oneri, contingenti, limitazioni, licenze, limiti all’attività bancaria e assicurativa e alla partecipazione agli appalti pubblici, etc.
Uno degli aspetti più significativi attiene alla possibilità per la Commissione di introdurre dazi in violazione degli obblighi, imposti dal diritto internazionale, nei confronti del Paese terzo allorché sia necessario rispondere ad un vero e proprio atto internazionalmente illecito. Tale possibilità permette anche di superare la soglia della “nazione più favorita”, principio dell’art. 1 dell’accordo Gatt e pietra angolare del sistema del WTO.
Una risposta basata sulla sola introduzione di dazi doganali comporterebbe un importante aggravio per le procedure, con ricadute sull’operatività delle dogane nazionali. Ecco perché, tra le opzioni al vaglio vi è anche la possibilità di intervenire sui brevetti, sui diritti di licenza e sulla partecipazione agli appalti pubblici delle imprese statunitensi.
Se tale meccanismo difensivo appare capace di neutralizzare le nuove misure annunciate da Trump, occorre considerare che la procedura per il relativo impiego prevede diverse fasi: un’indagine, avviata d’ufficio o su segnalazione, della Commissione con una durata di 4 mesi; un atto di esecuzione del Consiglio che determina l’esistenza della coercizione economica, adottato in circa 8 settimane; il fallimento di una successiva fase di trattativa diplomatica volta a risolvere la questione. Inoltre, il regolamento prevede che gli atti di esecuzione con cui il Consiglio debbano essere adottati deliberando a maggioranza qualificata.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Con lo Steel and Metals Action Plan del 19 marzo 2025, la Commissione UE rilancia la difesa del mercato unionale: proposte nuove re..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.