venerdì 28/03/2025 • 14:28
Il CNDCEC comunica di aver pubblicato assieme alla FNC un documento di ricerca su “Gli adempimenti dell’amministratore giudiziario nelle misure ablative”. L'obiettivo del documento è quello di fornire un vademecum operativo nella gestione della procedura sin dalla fase preparatoria per agevolmente accedere alla fase gestionale.
redazione Memento
Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Gli adempimenti dell’amministratore giudiziario nelle misure ablative”. In particolare, sono esplicitati i principali adempimenti operativi dell’amministratore giudiziario dal giorno della nomina alla eventuale approvazione del programma di gestione da parte del Tribunale.
La gestione dei beni sequestrati disposta nell'ambito di misure ablative (sequestri e confische di prevenzione ex D.Lgs. 159/2011 – in seguito per brevità CAM – o penali previste in molteplici disposizioni di legge), costituisce un'attività di amministrazione affidata, dagli organi giudiziari, a esperti professionisti scelti, generalmente, tra i dottori commercialisti o avvocati iscritti nell'Albo degli Amministratori Giudiziari. L'attività dell'amministratore giudiziario non è una custodia statica di beni, ma si estrinseca in una vera e propria attività gestoria: trattasi di attività dinamica avente per oggetto spesso il “bene azienda”, con tutte le sue caratteristiche e peculiarità. Il custode-amministratore è tenuto a una “diligente” amministrazione nei confronti dell'autorità giudiziaria che gli ha conferito un incarico di munus publicum. Il professionista, qualificato come ausiliario di giustizia, è un soggetto privato che, a seguito di un provvedimento del giudice, viene temporaneamente incaricato di un pubblico ufficio temporaneo.
Il custode-amministratore in quanto ausiliario del giudice, viene definito anche longa manus degli organi giudiziari, con specifiche responsabilità, sia di natura civile che penale, per l'attività svolta. Non si dubitava, infatti, nella dottrina e nella giurisprudenza prima dell'espressa qualificazione contenuta nel CAM che l'amministratore-giudiziario di cose sequestrate fosse un pubblico ufficiale agli effetti della legge penale, rientrando nella categoria dei privati delegati dall'autorità giudiziaria, i quali, “esercitando un'attività propria dell'autorità delegante, esercitano per ciò stesso, temporaneamente, a norme del codice vigente, una pubblica funzione”.
Sotto un profilo normativo è lo stesso CAM che all'art. 35, comma 5, riconosce la qualifica di pubblico ufficiale all'amministratore giudiziario, con doveri di adempiere con diligenza al proprio mandato. Detta qualifica, se da un lato attribuisce autorevolezza istituzionale al ruolo svolto dal professionista in trattazione, essendo previste una serie di norme, anche di natura penale, a tutela dello stesso, dall'altro è certamente fonte di maggiori responsabilità civili, penali e contabili per le funzioni svolte. L'obiettivo del documento è quello di fornire agli operatori del settore un vademecum operativo nella gestione della procedura sin dalla fase c.d. “preparatoria” per agevolmente accedere alla fase c.d. “gestionale”.
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