giovedì 27/03/2025 • 15:42
Con Risposta a interrogazione parlamentare 26 marzo 2025 n. 5-03772, il MEF ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate sta lavorando a un documento di prassi con cui saranno forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dell'acquisto di beni o servizi mediante criptovaluta.
redazione Memento
L'art. 67 c. 1 lett. c-sexies) DPR 917/86 qualifica come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
Stando a una interpretazione letterale della norma, ai fini fiscali, tale qualificazione fa riferimento a un guadagno derivante da un'operazione finanziaria, pertanto il semplice acquisto di beni o servizi mediante criptovaluta, a seguito del quale non vi è realizzazione di alcun guadagno, non rientrerebbe in una fattispecie tassabile.
A supporto di tale tesi, viene indicata la sentenza della C.Giust.UE 22 ottobre 2015 causa C-264/2014 (cosiddetta sentenza Hedqvist), nonché la Ris. AE n. 72/E/2016, che richiama la citata sentenza, e la Circ. AE n. 30/E/2023.
Con la risposta a interrogazione parlamentare del 26 marzo 2025 n. 5-03772 il MEF ha confermato agli Onorevoli interroganti che esiste un documento di prassi sull'argomento a cui sta lavorando l'Agenzia delle Entrate, che è ancora in fase istruttoria. Con lo stesso saranno forniti ragguagli in ordine a tutte le novità fiscali previste dall'art. 1 c. 23-29 L. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025).
Nel frattempo, il MEF ricorda che qualora, mediante l'impiego di cripto-attività, venga acquistato un bene o un servizio, l'eventuale plusvalenza fiscalmente rilevante è costituita dalla differenza tra il corrispettivo pagato per l'acquisto del bene o servizio ricevuto o il loro valore normale e il costo o valore di acquisto della cripto-attività scambiata (art. 68 DPR 917/86).
Come precisato nella relazione illustrativa della legge di bilancio per il 2023 (L. 197/2022), seppur con esplicito riferimento al reddito d'impresa, resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.
Fonte: Risp. Interrogazione Parlamentare 26 marzo 2025 n. 5-03772
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Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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