mercoledì 19/03/2025 • 14:29
L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 3 del 19 marzo 2025, ha chiarito che le somme scambiate in un contratto di cointeressenza propria devono essere qualificate come operazioni fuori campo IVA.
redazione Memento
Con il principio di diritto n. 3 del 19 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme attribuite o ricevute nell'ambito di un contratto di cointeressenza propria devono qualificarsi come meri trasferimenti monetari e non possono essere assimilati a corrispettivi, in quanto non è ravvisabile in tale contratto, contraddistinto dall'aleatorietà, una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici.
Pertanto, le somme in questione, rappresentando delle cessioni di denaro, non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, dovendo essere qualificate come operazioni fuori campo ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. a) DPR 633/72.
Si ricorda che il contratto di cointeressenza è disciplinato dall'art. 2554 c. 1 c.c., il quale sancisce che le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.
Si ha un contratto di cointeressenza impropria quando vi è l'apporto di capitale o lavoro ed è prevista soltanto la partecipazione agli utili, mentre nel contratto di cointeressenza propria non vi è alcun apporto ed è prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cointeressenza propria si caratterizza per essere finalizzato alla realizzazione di relazioni di collegamento tra imprese, in quanto lo scopo della società cointeressante è quello di alleviare la gestione economica dell'impresa da perdite il cui verificarsi appare solo probabile, dunque incerto. D'altro canto, la stessa società cointeressante si impegna a cedere alla società cointeressata parte degli eventuali utili, nel caso in cui la gestione dell'impresa si rivelasse profittevole (cfr. Cass. n. 7514/2023).
Il contratto di cointeressenza propria si caratterizza per la mancanza di impiego di capitale e/o denaro, per l'esistenza di un'alea in capo ad entrambe le parti, nonché per la mancata iscrizione di crediti e/o debiti verso la controparte, in quanto i soggetti si limitano ad assumere solo un impegno reciproco.
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