lunedì 13/01/2025 • 16:33
Con Risp. 13 gennaio 2025 n. 4, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione delle somme pagate a causa della risoluzione consensuale di un contratto, in particolare ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. l), TUIR.
redazione Memento
La richiesta dell'istante a seguito della risoluzione consensuale del contratto
L'istante è una società operante nel settore della costruzione di yacht su misura, che ha stipulato un contratto per la costruzione e la vendita di uno yacht con un cliente (committente) e una società di leasing. La società di leasing era coinvolta esclusivamente per fornire leasing finanziario per lo yacht, come previsto nel contratto.
Il contratto prevedeva un pagamento totale per lo yacht, che includeva varie commissioni e l'IVA, con pagamenti effettuati in base all'avanzamento dei lavori. Dopo il completamento dello yacht nel 2023, la società ha proposto una risoluzione consensuale del contratto, che ha portato la società di leasing a emettere una nota di addebito per gli aggiustamenti dell'IVA dovuti alla risoluzione.
Come parte dell'accordo di risoluzione, la società si è impegnata a rimborsare al cliente tutte le spese sostenute ai sensi del contratto, compreso un rimborso per i pagamenti iniziali e un risarcimento per le perdite legate all'inflazione. Il rimborso è stato strutturato per evitare doppi pagamenti, con la società che restituiva direttamente gli importi dovuti al cliente.
Nel dettaglio, in relazione al rimborso delle somme anticipate, la società ha dichiarato che è espressamente previsto che lo scioglimento del contratto provochi obblighi restitutori in capo alla società, sia nei riguardi del leasing, sia nei riguardi del Committente.
La società ha inteso ricostruire la situazione preesistente alla stipula del contratto, appunto restituendogli qualsiasi somma versata in ottemperanza dello stesso; pertanto, il rimborso non ha causa di scambio né di arricchimento, in quanto la sua unica funzione è quella di rimuovere i trasferimenti finanziari originati dal contratto.
La risposta delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ritiene che le somme corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate non possano essere qualificate come redditi da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, in quanto trattasi di somme restituite al committente a seguito dello scioglimento consensuale del contratto.
Per quanto concerne l'Indennizzo per inflazione, ad avviso dell'istante la specifica natura risarcitoria, che l'indennizzo per inflazione riveste, dovrebbe escludere che questo venga assoggettato a tassazione in capo al percipiente. E ciò si evince anche da una lettura a contrario dell'art. 6 c. 2 TUIR. L'indennizzo per inflazione, in questo caso, è destinato a compensare la riduzione del potere d'acquisto che la somma rimborsata ha subìto negli ultimi anni, e non è invece diretto a ristorare il committente per la perdita di un reddito; cosicché esso non dovrà, ad avviso dell'istante, essere assoggettato a tassazione in capo al committente, né specularmente, la società dovrà operare alcuna ritenuta.
Peraltro, depone a favore della non imponibilità dell'Indennizzo per inflazione anche la ricordata natura accessoria che lo stesso assume rispetto all'importo riconosciuto a titolo di rimborso delle somme anticipate. Al riguardo, anche a seguito della documentazione integrativa prodotta, si ritiene invece che detto indennizzo, essendo dovuto per effetto dello scioglimento consensuale del contratto, costituisca, unitamente al compenso per lo scioglimento, un reddito diverso ai sensi dell'art. 67 c. 1 lettera l) TUIR, in quanto derivante dall'assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere. Ciò posto, la società dovrà applicare la ritenuta nella misura del 20% ai sensi dell'art. 25 c. 1 DPR 600/73 sia sulla somma corrisposta a titolo di Indennizzo per inflazione, sia sul compenso per lo scioglimento.
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