mercoledì 19/03/2025 • 11:30
L'INPS, con Mess. 18 marzo 2025 n. 949, fornisce ulteriori indicazioni operative sulla Prestazione Universale riconosciuta in favore delle persone anziane, definendo le caratteristiche e le condizioni dell'esercizio di opzione, l'eventuale reversibilità della scelta, le modalità di controllo sull'ISEE nonché i criteri sanitari e sociali di valutazione.
redazione Memento
L'INPS, con proprio precedente messaggio (Mess. INPS 30 dicembre 2024 n. 4490), ha reso indicazioni riguardo la gestione della nuova prestazione economica, riconosciuta alle persone anziane non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento, denominata Prestazione Universale (artt. 34-36 D.Lgs. 29/2024).
Con il presente messaggio, l'Istituto fornisce ulteriori indicazioni per la gestione della Prestazione Universale che vengono di seguito analizzate.
Diritto di opzione
La Prestazione Universale è una prestazione a favore dei soggetti anziani con età anagrafica pari o superiore a 80 anni, titolari di indennità di accompagnamento, in possesso di un ISEE sociosanitario ordinario non superiore a € 6.000 a cui è stato riconosciuto un livello di bisogno assistenziale gravissimo. Tale prestazione, una volta riconosciuta, assorbe l'indennità di accompagnamento e ne comporta la cessazione (all'art. 1, c. 164, L. 234/2021) da parte degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). La procedura verrà implementata con l'invio automatico della comunicazione agli ATS di riferimento dell'informazione relativa all'opzione esercitata dall'interessato.
Reversibilità della scelta e rinuncia
La Prestazione Universale è reversibile e, pertanto, il beneficiario può rinunciare presentando specifica richiesta all'INPS tramite l'apposita funzione disponibile sul portale per la sospensione della quota integrativa prevista dalla Prestazione Universale, ripristinando l'indennità di accompagnamento. Contestualmente, l'INPS comunica al competente ATS la rinuncia alla Prestazione Universale per assicurare il conseguente ripristino dei contributi già riconosciuti in precedenza. L'ATS provvederà a comunicare all'INPS l'esito del ripristino e la relativa decorrenza ai fini dell'eventuale pagamento della Prestazione Universale per il periodo intercorrente fra la data di sospensione e la data di effettivo ripristino dei contributi già riconosciuti in precedenza.
Controllo sull'attestazione ISEE
Il richiedente la Prestazione Universale deve obbligatoriamente essere in possesso dell'ISEE sociosanitario ordinario non superiore a € 6.000, valido per l'anno in corso, pena la sospensione dell'erogazione della prestazione. Il pagamento riprenderà regolarmente, con efficacia retroattiva, dal momento della presentazione, da parte del richiedente, della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), correttamente attestata e non superiore a € 6.000 euro, valida per l'anno 2025. Nel caso di una nuova DSU a cui consegue un ISEE superiore a tale importo, il beneficio decade.
Criterio sanitario e sociale
Il livello di bisogno assistenziale gravissimo è determinato sulla base di un doppio criterio:
- sanitario, relativo alla compromissione della salute della persona con disabilità "di livello gravissimo". Per la valutazione del criterio la competenza è attribuita a un'apposita Commissione medica costituita da 3 medici individuati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS competente per territorio.
Ai fini della valutazione, la Commissione medica opera con le seguenti modalità: giudizio di mera compatibilità della documentazione agli atti rispetto alle definizioni precise e puntuali delle condizioni patologiche contenute nell'art. 3 e negli Allegati n. 1 e n. 2 DM 26 settembre 2016; giudizio di valutazione medico-legale sull'ulteriore condizione prevista dal DM 200/2024 di “necessità di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l'interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte";
- sociale, riguardo alle criticità e problematiche della condizione familiare e socio-assistenziale del soggetto. Tale criterio attiene alla valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo ed è determinato sulla base del punteggio attribuito alle risposte inserite, nel questionario presente nella domanda (che descrive il contesto della condizione familiare e socio-abitativa), dal richiedente la Prestazione Universale secondo le indicazioni previste dal DM n. 200/2024.
Ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono risultare soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate, ossia la sussistenza della disabilità di livello gravissimo e la sussistenza di un bisogno assistenziale gravissimo con valore almeno pari a 8.
Il verbale finale viene inviato al cittadino, unitamente a una lettera di accompagnamento, nella quale è indicato il riconoscimento o meno del bisogno assistenziale di livello gravissimo, con contestuale comunicazione dell'accoglimento o della reiezione della domanda di Prestazione Universale. In caso di accoglimento, viene successivamente inviata al beneficiario la lettera di liquidazione della relativa prestazione.
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