giovedì 20/03/2025 • 06:00
L'8 marzo 2025 la Commissione UE ha dato il via libera alle misure fiscali del Codice del Terzo Settore. La determinazione del reddito degli ETS non commerciali con il regime forfetario è una novità della riforma, previsto anche per le ODV e le APS.
Il regime forfetario per gli ETS
L'art. 80 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede un regime forfetario per gli ETS (Enti Terzo Settore) al ricorrere di alcuni parametri individuati dal comma 5 dell'art. 79 del Codice stesso.
Gli ETS possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando, all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 del codice quando svolte con modalità commerciali, dei coefficienti di redditività.
Tale regime può essere applicato sia ai ricavi delle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali, che ai ricavi delle attività diverse, l'importante è che l'ente mantenga nel suo complesso la qualifica di “ETS non commerciale”.
Un aspetto rilevante del regime è dunque la presenza di coefficienti di redditività da applicare ai ricavi diversificati a seconda che l'attività consista in prestazione di servizi o in altre attività (come la cessione di beni).
Nello specifico avremo:
Se l'ente esercita sia attività di prestazione di servizi che altre attività (ad esempio cessione di beni), non è previsto che possa applicare, per ciascuna categoria di ricavi, le relative aliquote. Esso dovrà, invece, applicare il coefficiente relativo alla categoria di ricavi di ammontare prevalente che, in caso di mancanza di distinta annotazione, sarà considerata quella relativa alle prestazioni di servizi. Tali enti sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore, nonché degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Chi può accedere al regime
Al regime forfetario possono accedere solo gli ETS non commerciali, ovvero quelli in cui le entrate derivanti da attività non commerciali sono prevalenti sulle entrate commerciali. Sono dunque esclusi gli ETS che svolgono in modo prevalente attività commerciale per il quali viene applicato il regime ordinario di determinazione del reddito.
Opzione in dichiarazione
Per l'accesso al regime forfetario, l'ETS deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel quale viene esercitata e fino ad eventuale revoca, effettuata anch'essa nella dichiarazione dei redditi. Non è tuttavia possibile revocare l'opzione prima che siano trascorsi tre anni dal suo esercizio. L'opzione può essere esercitata anche nella dichiarazione di inizio attività nel caso in cui l'ente inizi ad esercitare attività commerciale.
Regime forfetario anche per ODV e APS
Sempre nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, vi è l'art. 86 D.Lgs. 117/2017, che disciplina il regime forfetario (c.d. speciale) per le attività commerciali fino al limite di 130.000 euro di ricavi per le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV).
Anche in questo caso sono previsti dei coefficienti di redditività sulla base dei quali calcolare il reddito imponibile.
Nello specifico abbiamo:
Il comma 4 dell'art. 86 dispone inoltre che qualora sia effettuata l'opzione per il regime forfetario, si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 80, riguardanti, rispettivamente la tassazione dei componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello in cui ha effetto il regime forfetario.
Per quanto riguarda il riporto delle perdite fiscali anteriori, si considera quale reddito, dal quale computare in diminuzione le perdite, quello determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo in esame.
Accesso al regime per ODV e APS
Per accedere al regime forfetario, anche in questo caso l'ente deve esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale dei redditi o nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti di accesso al regime. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel quale viene esercitata e fino alla revoca. Non è possibile revocare l'opzione prima che siano decorsi tre anni dal suo esercizio.
Semplificazioni contabili e fiscali
Le APS e le ODV in regime forfetario previsto dal Codice del Terzo Settore sono esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. Tali soggetti non operano la ritenuta alla fonte ai propri collaboratori (dipendenti e assimilati, autonomi, ecc.), non applicano inoltre gli studi di settore e gli indici sintetici di affidabilità.
Ai fini IVA i contribuenti che aderiscono a questo regime non applicano in via di rivalsa l'IVA sulle cessioni di beni e sulla prestazione di servizi da loro effettuate. Il comma 7 dell'art. 86 disciplina l'applicazione dell'IVA ai diversi tipi di operazioni attive e passive poste in essere.
È escluso il diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, ai sensi degli artt. 19 ss. DPR 633/72.
Le ODV e le APS, che applicano il regime forfetario, sono esonerate dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri adempimenti previsti dal DPR 633/72 (registrazione delle fatture emesse e ricevute, tenuta e conservazione dei registri, e documenti, dichiarazione annuale IVA, ecc.).
I medesimi soggetti sono invece tenuti a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e a certificare i corrispettivi.
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Fioranna Negri
- Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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