lunedì 17/03/2025 • 06:00
Con l'autorizzazione della Commissione UE dal 1° gennaio 2026 entra nel vivo la riforma del Terzo Settore. Attraverso il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) il Legislatore revisiona la disciplina civilistica e tributaria in materia di enti non-profit. Come qualificare un ETS come “commerciale” o “non commerciale”?
La Commissione UE ha dato il via libera alle nuove misure fiscali previste dalla riforma del Terzo Settore che dal 2026 potranno beneficiare di diverse agevolazioni fiscali. Come effettuare la valutazione della non commercialità?
Criteri di commercialità delle attività di interesse generale
L'art. 79 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), rubricato “Disposizioni in materia di imposte sui redditi”, disciplina un particolare regime di decommercializzazione; ciò vuol dire che le attività rientranti nell'alveo della norma non saranno assoggettabili ad imposizione sui redditi.
Non si considerano di natura commerciale, qualora i ricavi connessi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017, ossia quelle attività volte al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'art. 5, nello specifico, elenca un composito elenco di tipologie di attività considerate di interesse generale, a condizione che siano svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, come, ad esempio, quelle aventi ad oggetto interventi e servizi sociali, prestazioni sociosanitarie, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, formazione universitaria e post-universitaria, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e protezione civile.
Tali attività sono incluse nell'ambito applicativo della decommercializzazione anche qualora siano accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche (anche straniere), con l'Unione Europea e con organismi pubblici di diritto internazionale.
Affinché le attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 rientrino nell'alveo dell'agevolazione, però, occorre che le stesse siano state svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (i quali devono essere determinati computando, oltre ai costi diretti, anche gli altri costi imputabili alle attività di interesse generale, tra cui quelli indiretti e generali, anche finanziari e tributari), tenuto anche conto degli apporti economici degli enti sopra menzionati e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.
Per quanto riguarda le Associazioni del Terzo Settore, si considera non commerciale l'attività svolta dalle stesse nei confronti dei propri associati e dei loro familiari conviventi, se rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, mentre si considerano di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di quest'ultimi verso pagamento di corrispettivi (salvo che non rientrino autonomamente nel regime di decommercializzazione di cui sopra).
Nel caso da ultimo citato, tali corrispettivi concorreranno alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi, a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. Non concorrono poi alla formazione del reddito di tali Associazioni le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.
Il quinto comma dell'art. 79 D.Lgs. 117/2017, inoltre, fornisce una definizione di ETS non commerciale. In particolare, ci si riferisce a quegli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale sopra menzionate, in conformità ai criteri indicati dalla norma ai fini della decommercializzazione: in caso contrario, ed indipendentemente dalle loro previsioni statutarie, gli ETS assumeranno fiscalmente la qualifica di enti commerciali, qualora le attività di interesse generale, nonché le attività diverse di cui all'art. 6 (fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri indicati dalla norma), superino, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.
Mutamento della qualifica da ETS non commerciale a commerciale
Il mutamento della qualifica, da ETS non commerciale a commerciale, opererà a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale, ma, per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'art. 104 c. 2 D.Lgs. 117/2017 (ossia dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore), qualsiasi mutamento di qualifica opererà a partire dal periodo d'imposta successivo a quello del suo avvenimento.
Nel caso in cui l'ETS non abbia natura commerciale, non concorreranno alla formazione del suo reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nonché i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento, delle attività di cui al comma 2 (ossia le attività di interesse generale erogate a titolo gratuito o dietro corrispettivi che non superano i costi), nonché nei particolari casi di cui al comma 3.
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Giuseppe Moschella
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