martedì 18/03/2025 • 06:00
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13 marzo 2025, ha approvato un decreto correttivo che, tra le novità, prevede modifiche in tema di attestazione di conformità sui documenti cartacei, un tema di particolare importanza per i difensori nei procedimenti tributari.
Utilizzabilità delle copie informatiche dei documenti cartacei
L'intervento del legislatore si concentra sul comma 5-bis dell'art. 25-bis D.Lgs. 546/92, ovvero la norma che disciplina l'utilizzabilità delle copie informatiche dei documenti cartacei nel contenzioso tributario telematico.
Il nuovo testo della disposizione prevede che il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore. La modifica riguarda un aspetto lessicale con implicazioni sostanziali: infatti, la nuova formulazione sostituisce il termine “originale” con l'espressione “documento analogico detenuto dal difensore”. Questa correzione intende eliminare l'incertezza che aveva generato difficoltà interpretative tra gli operatori del settore.
La versione precedente della norma lasciava intendere che l'attestazione di conformità fosse richiesta solo se il difensore detenesse il documento in originale. Questo significava che, in assenza dell'originale, il documento cartaceo non avrebbe potuto essere prodotto in giudizio in forma digitalizzata, generando problemi pratici.
La prassi, tuttavia, dimostra che in molti casi i difensori ricevono semplici copie cartacee dalla parte assistita, senza avere accesso al documento originale. Per questo motivo, la rigidità della norma sembrava rendere inutilizzabili le copie informatiche derivate da documenti cartacei di cui il difensore non poteva certificare la conformità a un originale non in suo possesso.
Con la nuova formulazione, invece, si chiarisce che l'attestazione riguarda la conformità tra la copia informatica e il documento cartaceo effettivamente detenuto dal difensore, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia o meno un originale.
L'esigenza di questa modifica è emersa anche alla luce delle interpretazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in occasione di un incontro organizzato dalla stampa specializzata il 5 febbraio 2025.
Secondo il Ministero, l'attestazione di conformità sarebbe stata richiesta per qualsiasi documento cartaceo digitalizzato, a condizione che il difensore lo avesse in originale o in copia conforme all'originale. Questa lettura aveva creato ulteriore incertezza tra gli operatori, in quanto la realtà pratica dimostra che molti documenti processuali sono disponibili solo in copia semplice e che il requisito dell'originalità avrebbe potuto trasformarsi in un ostacolo alla produzione documentale.
La confusione interpretativa ha generato perplessità tra avvocati e professionisti del settore, i quali hanno sottolineato che la normativa previgente avrebbe potuto limitare l'accesso alla giustizia tributaria, introducendo un onere probatorio eccessivamente gravoso.
Con la correzione proposta, si introduce un principio di maggiore flessibilità e coerenza con la realtà operativa. Infatti, se la norma verrà approvata in via definitiva con queste modalità:
Osservazioni
La modifica, dunque, rappresenterebbe un passo avanti significativo per la giustizia tributaria telematica, in quanto armonizza la disciplina dell'attestazione di conformità con la pratica processuale reale.
Sebbene la nuova formulazione dell'art. 25-bis comma 5-bis sia da accogliere con favore, resta comunque aperta una riflessione più ampia sull'effettiva necessità dell'attestazione di conformità in un contesto sempre più digitalizzato. In un sistema tributario orientato alla telematizzazione degli atti, si potrebbe auspicare una semplificazione ulteriore, che elimini del tutto l'obbligo di attestazione per i documenti trasmessi digitalmente tramite PEC o altri canali certificati. Infatti, molte pubbliche amministrazioni e autorità fiscali già utilizzano strumenti digitali sicuri, che garantiscono l'autenticità dei documenti senza necessità di un'ulteriore certificazione da parte del difensore.
Inoltre, rimane aperto il tema dell'interpretazione giurisprudenziale della norma. La prassi applicativa dei giudici tributari potrebbe ancora riservare sorprese, soprattutto in merito ai casi in cui l'Amministrazione finanziaria contesti la conformità di un documento digitalizzato senza attestazione esplicita del difensore. Potrebbe quindi essere opportuno valutare un'ulteriore riduzione degli oneri formali, per adattare il sistema alle esigenze di un processo tributario sempre più digitalizzato e snello.
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