mercoledì 12/03/2025 • 11:44

Pensionato che si rioccupa: diritto all’indennità di malattia

L’INPS, con Circ. 11 marzo 2025 n. 57, supera un proprio precedente orientamento e indica che anche il pensionato che si rioccupa con un rapporto di lavoro dipendente può beneficiare della tutela della malattia.

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redazione Memento

L'INPS, con Circ. 11 marzo 2025 n. 57, fornisce indicazioni in merito alla possibilità di riconoscere la prestazione di malattia ai lavoratori percettori di trattamenti di quiescenza.

Il precedente orientamento dell'INPS

L'INPS aveva precisato che nei confronti dei soggetti pensionati “non compete il diritto all'indennità di malattia per gli eventi morbosi che iniziano successivamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro” ed era stato indicato genericamente che tale criterio si applicava anche “nei confronti dei pensionati che, dopo la cessazione dell'attività, assumono un nuovo lavoro” (Circ. INPS 6 settembre 2006 n. 95).

Il nuovo orientamento dell'INPS

È necessario, tuttavia, considerare che le vigenti disposizioni normative consentono ai titolari di un trattamento pensionistico di iniziare un nuovo rapporto di lavoro dipendente, sia pure con limitazioni dovute al regime di incumulabilità, assumendo così lo status di pensionato lavoratore. Fanno eccezione i titolari di pensione di inabilità tenuto conto del regime di incompatibilità.

Pertanto, è possibile riconoscere la tutela previdenziale della malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente; questo, in base alla nuova copertura assicurativa e sempreché la specifica tutela previdenziale sia normativamente prevista.

Infatti, sempre tenendo presente la funzione dell'indennità di malattia di compensare la perdita di guadagno, è evidente che il suddetto riconoscimento ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia - pur continuando a percepire il trattamento pensionistico - perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa.

Nel caso di percezione dell'indennità di malattia e di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità specificatamente previsto per questi ultimi, considerato che l'indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione.

L'esclusione permane per co.co.co. e agricoli

In via generale, i collaboratori hanno diritto a percepire le indennità di maternità e congedo parentale, per degenza ospedaliera e per malattia, nonché l'indennità di disoccupazione (DISCOLL). Tuttavia, poiché l'erogazione di tali prestazioni è strettamente collegata ai contributi versati, sono esclusi dal campo di applicazione i collaboratori pensionati e quelli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, in quanto esonerati dal versamento delle aliquote destinate al finanziamento delle prestazioni non pensionistiche.

Per quanto attiene alla categoria degli operai agricoli a tempo determinato (OTD), il diritto all'indennità di malattia termina alla scadenza dell'efficacia temporale degli elenchi anagrafici, coincidente con il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Tuttavia, il lavoratore agricolo a tempo determinato (OTD), titolare di un trattamento pensionistico - ancorché iscritto negli elenchi sulla base di precedente attività lavorativa - in assenza di un nuovo rapporto di lavoro attivo perde il diritto alla tutela previdenziale della malattia.

Fonte: Circ. INPS 11 marzo 2025 n. 57

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