martedì 07/05/2024 • 11:58
L’INPS, con Circ. 6 maggio 2024 n. 61, comunica gli importi (per il 2024) delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi, fissando inoltre altri salari medi e retribuzioni convenzionali.
redazione Memento
Sulla base della variazione percentuale, comunicata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l'anno 2023, l'INPS ha comunicato la misura per l'anno 2024 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Con la Circ. 6 maggio 2024 n. 61 vengono, conseguentemente, indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.
Retribuzioni di riferimento nell'anno 2024
Categoria |
Importo |
---|---|
Lavoratori soci di società e di enti cooperativi |
€ 56,87 |
Lavoratori agricoli a tempo determinato |
€ 50,59 |
Compartecipanti familiari e piccoli coloni |
Non ancora disponibile per il 2024 (*) |
Lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale |
Vedi retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero (DM 6 marzo 2024) |
Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari |
|
Lavoratori autonomi |
|
(*) In attesa della rivalutazione, si utilizza il valore del 2023 pari a € 61,98 |
Indennità di malattia per gli Iscritti alla Gestione separata
La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera. L'indennità si calcola prendendo come riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l'anno di inizio della malattia (per l'anno 2024 pari a € 119.650,00) ed applicando diverse percentuali a seconda del numero di mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento. Pertanto, per le malattie iniziate nell'anno 2024 l'indennità, calcolata su € 327,80 (cioè, € 119.650,00 diviso 365), corrisponde ai valori indicati in tabella:
Contributi accreditati |
Percentuale |
Indennità |
---|---|---|
Fino a 4 mensilità |
8% |
€ 26,22 |
Da 5 a 8 mensilità |
12% |
€ 39,34 |
Da 9 a 12 mensilità |
16% |
€ 52,45 |
Indennità di degenza ospedaliera per gli Iscritti alla Gestione separata
L'indennità si calcola applicando al massimale contributivo annuo dell'anno di insorgenza dell'evento morboso (per l'anno 2024 pari a € 119.650,00) diviso per 365 giorni diverse misure percentuali, a seconda del numero di mensilità di contribuzione (anche non continuative) accreditate nei 12 mesi precedenti la data di inizio del ricovero. Pertanto, per l'anno 2024, l'indennità (calcolata su € 327,80, cioè € 119.650,00 diviso 365) corrisponde ai valori indicati in tabella:
Contributi accreditati |
Percentuale |
Indennità |
---|---|---|
Fino a 4 mensilità |
16% |
€ 52,45 |
Da 5 a 8 mensilità |
24% |
€ 78,67 |
Da 9 a 12 mensilità |
32% |
€ 104,90 |
Limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale
Il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2024 è pari a € 7.781,93. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2024 chiede periodi di congedo parentale ulteriori, ha diritto all'indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2024 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a € 19.454,83 (€ 7.781,93 x 2,5).
Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità
L'onere economico annuo a carico dell'INPS, comprensivo dell'accredito figurativo dei contributi, non può superare un determinato limite massimo annuo (€ 56.585,73 per il 2024). L'importo, al netto dell'accredito figurativo - e quindi da corrispondere effettivamente al lavoratore - ammonta, nel 2024, ad € 42.546,00 annui (pari ad € 116,25 giornalieri).
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In caso di malattia il lavoratore è legittimato ad assentarsi dal luogo di lavoro ed ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro. Egli ha anche diritto ad un trattamento economico per il periodo di durata dell..
Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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