martedì 04/03/2025 • 15:33
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 4 marzo 2025 n. 62, ha chiarito che ai fini del limite del patrimonio netto non rileva l'emissione, dal soggetto beneficiario ACE, di conferimenti in denaro, titoli o strumenti finanziari qualificabili ai fini fiscali come similari alle azioni (es. ordinary shares).
redazione Memento
Con la risposta n. 62 del 4 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la circostanza che un soggetto beneficiario dell'ACE abbia emesso, a fronte di conferimenti in denaro, titoli o strumenti finanziari qualificabili ai fini fiscali come similari alle azioni (es. ordinary shares) non assume rilevanza ai fini della quantificazione del limite del patrimonio netto ai fini ACE.
Si ricorda che l'art. 11 c. 1 DM 3 agosto 2017 dispone che in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.
La funzione limitativa del patrimonio netto è quella di evitare che si ottenga una variazione agevolabile agli effetti dell'ACE che presuppone l'esistenza di un patrimonio ''figurativo'' non corrispondente all'effettiva entità contabile (cfr. Risp. AE 23 aprile 2021 n. 284).
In linea generale, il limite del patrimonio netto va determinato prendendo a riferimento il patrimonio netto così come risulta dalla contabilità e, dunque, come indicato nel bilancio del periodo d'imposta in relazione al quale è calcolato il corrispondente beneficio ACE spettante (cfr Risp. AE 21 aprile 2021 n. 279).
Di conseguenza, la circostanza che un soggetto beneficiario dell'ACE abbia emesso, a fronte di conferimenti in denaro, titoli o strumenti finanziari qualificabili ai fini fiscali come similari alle azioni ai sensi dell'art. 44 c. 2 lett. a) DPR 917/86 non assume rilevanza ai fini della quantificazione del limite del patrimonio netto ai fini ACE; tale limite, infatti, rileva esclusivamente nella misura della consistenza contabile del patrimonio netto a prescindere dal fatto che i titoli siano fiscalmente qualificabile come similari alle azioni e assoggettati a tassazione come redditi di capitali ovvero di impresa.
La soluzione qui rappresentata non muta anche volendo considerare le altre circostanze evidenziate dall'istante nel caso di specie, secondo le quali, tra l'altro:
(a) le Ordinary Shares avrebbero potuto essere alternativamente classificate tra gli strumenti di capitale (a diretto incremento del patrimonio netto) oppure, in base all'approccio che attribuisce rilievo determinante al diritto di recesso tra le passività finanziarie;
(b) in base all'approccio contabile seguito dalla stessa società istante, la classificazione delle Ordinary Shares come passività finanziarie sarebbe stata temporanea: dopo l'iniziale contabilizzazione come strumento di capitale al momento della loro sottoscrizione e la successiva riclassificazione in bilancio come passività finanziaria, le Ordinary Shares sarebbero tornate ad essere classificate come strumenti di capitale ad esito del perfezionamento della business combination.
Fonte: Risp. AE 4 marzo 2025 n. 62
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