lunedì 03/03/2025 • 12:09
Gli interessi versati nel 2024 per la fruizione del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con Risp. 3 marzo 2025 n. 56.
redazione Memento
L'Istante è un professionista che avvalendosi dell'istituto del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie ha presentato nel 2024 delle dichiarazioni integrative relative a periodi d'imposta precedenti che hanno determinato l'indicazione di un maggiore debito d'imposta (IRPEF, addizionali all'IRPEF e IRAP). Conseguentemente, l'Istante ha versato, in un'unica soluzione nel 2024, le maggiori imposte dovute, l'importo della sanzione ridotta disposta dal ravvedimento speciale e gli interessi.
Pertanto, nel caso di specie, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'indeducibilità delle imposte ravvedute (IRPEF, addizionali all'IRPEF e IRAP), fa sì che anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, debbano ritenersi indeducibili.
Sotto altro profilo, l'assenza di previsioni specifiche circa il regime di deducibilità degli interessi passivi nelle disposizioni del TUIR in materia di reddito di lavoro autonomo implica che la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali contenuti nel citato art. 54 c. 1 TUIR, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, e quindi all'effettivo sostenimento delle spese nel periodo d'imposta, debitamente documentato, nonché all'inerenza delle stesse rispetto all'esercizio dell'attività artistica o professionale svolta.
Le spese afferenti all'attività professionale sono quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l'acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario, pertanto che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi ed oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo. In tal senso, con riferimento al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, si può far riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo RE 13 del Modello Redditi Persone Fisiche 2024) che considera deducibili dal reddito di lavoro autonomo (in quanto inerenti) i soli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Diversamente, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa e dalla prassi sopra citata in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.
Si osserva, infine, che non si ritengono estensibili alla fattispecie prospettata dall'Istante i chiarimenti forniti con le risposte 31 ottobre 2022 n. 541 e 20 agosto 2024 n. 172, in quanto, oltreché attenere alla diversa categoria del reddito d'impresa, hanno ad oggetto una tipologia di interessi aventi una funzione ''compensativa'' del ritardo nell'esazione dei tributi differente rispetto a quella 'risarcitoria'' che contraddistingue gli interessi da ravvedimento. Ciò posto, gli interessi versati nel 2024 dall'Istante per la fruizione del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
Fonte: Risp. AE 3 marzo 2025 n. 56
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Michele Brusaterra
- Dottore commercialista e PubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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