lunedì 24/02/2025 • 06:00
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 12 febbraio 2025 n. 3625, hanno chiarito che se l'Amministrazione Finanziaria intende chiedere al socio il pagamento di imposte già gravanti sulla società estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, è necessaria la notificazione nei suoi confronti di un avviso di accertamento.
Cancellazione della società: piano sostanziale e processuale
Le Sezioni Unite sono state chiamate a decidere la seguente questione: a) se la condizione fissata dall'art. 2495 c.c. (cioè che i creditori sociali non soddisfatti possono, dopo la cancellazione della società estinta, far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione) si rifletta sull'interesse ad agire in capo all'Amministrazione Finanziaria o sulla legittimazione passiva dei soci medesimi ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società, e dunque b) se la riconducibilità nell'ambito dell'una o dell'altra condizione dell'azione implichi conseguenze specifiche in tema di onere della prova. Ciò tenuto conto che il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito.
Cancellazione della società e azione contro i soci: regola generale sulla prosecuzione del processo
Osservano, in primo luogo, le Sezioni Unite che la cancellazione della società ha effetto costitutivo immediato ma non comporta l'estinzione, in danno dei creditori e in violazione dell'art. 24 Cost., delle obbligazioni sociali. Gli ex soci rispondono infatti di un debito che non è nuovo (derivando non dalla liquidazione ma dal pregresso svolgimento dell'attività societaria in adempimento del contratto sociale), quali successori, seppur intra viresex art. 2495 c. 2 c.c., ovvero illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità attivo in pendenza del rapporto sociale.
I diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in contitolarità ovvero comunione indivisa, con eccezione delle mere pretese o dei crediti non certi né liquidi, per i quali la cancellazione fonda una presunzione di abbandono. Sul piano processuale, invece, la cancellazione emersa in corso di giudizio non comporta la chiusura anticipata del processo per cessazione della materia del contendere, ma una causa di interruzione del processo exartt. 299 c.p.c., con ricorso all'art. 110 c.p.c.
Ciò chiarito, i Giudici di legittimità precisano che il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere tale; pertanto, se anche l'azione nei suoi confronti dovesse risultare inutile (per assenza di somme da questi riscosse), ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo.
Movendo da questa prospettiva, la condizione di cui all'art. 2495 c. 2 c.c. (i.e. la percezione di somme di liquidazione nelle società di capitali) non inerisce alla legittimazione passiva (ad causam), bensì all'interesse ad agire; con la precisazione, però, che la mancata percezione di somme di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore sociale in vista, ad esempio, dell'escussione di garanzie o della sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa. E vertendosi appunto di condizione dell'azione, in caso di contestazione è il creditore sociale a dover provare tanto la veste di ex socio del convenuto quanto il presupposto dell'art. 2495 c. 2 c.c.
La regola generale non vale per l'Amministrazione Finanziaria
Individuata la regola generale, la Cassazione rileva, però, come la stessa non sia perfettamente trasponibile nell'ambito dell'accertamento della responsabilità per debiti d'imposta, considerato che il sistema tributario è autonomo rispetto all'impianto codicistico.
L'art. 36 DPR 602/73 delinea, infatti, due diverse ipotesi di responsabilità per debiti di imposta della società:
Secondo la Cassazione la necessità di attivazione nei confronti del socio di un autonomo e originario procedimento amministrativo di accertamento (necessità connessa alla natura pubblicistica dell'obbligazione tributaria e al carattere autoritativo del relativo accertamento) impedisce il pieno e totale dispiegarsi di quella successione nel processo riconosciuta, invece, alla fattispecie di cui all'art. 2495 c.c. In altri termini, il giudizio di opposizione introdotto dalla società e proseguito dai o contro i soci che ad essa siano succeduti scaturisce da un atto impositivo e da correlati motivi di contestazione del tutto avulsi dalla tematica della responsabilità patrimoniale personale dei soci ex art. 2495 c.c.
La nuova azione verso l'ex socio
La questione dell'avvenuta percezione di attività sociali o quote di liquidazione da parte dei soci potrà trovare ingresso non nel giudizio già pendente nei confronti della società, ma solo in quello diverso e nuovo che potrà originarsi a seguito della notificazione ai soci stessi di autonomo e distinto atto impositivo ai sensi del citato art. 36. Sarà il Fisco a dovere allegare e provare la responsabilità dei soci nei limiti di quanto da costoro percepito.
Ad avviso delle Sezioni Unite, le richiamate peculiarità del processo tributario, radicate in quelle dell'obbligo tributario e del suo accertamento, sono tali da giustificare una disciplina normativa (art. 36) che appare per certi versi deteriore per il Fisco rispetto a quella applicabile al creditore, per così dire, di diritto comune, venendo alla fine solo ad esso imposto di far valere ex novo, e non già immediatamente e direttamente nel processo interrotto e riassunto, la responsabilità degli ex soci.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, enunciato i seguenti principi di diritto:
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redazione Memento
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I soci dell'estinta s.r.l. devono comunque rispondere del debito sociale. Non vale il limite delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Vincenzo Papagni
- Giurista d’impresaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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