venerdì 14/02/2025 • 06:00
Nel giudizio tributario, l'Agenzia delle Entrate non può modificare la motivazione dell'avviso di accertamento per adeguarla alle nuove circostanze derivanti dall'estinzione della società. Inoltre, l'estinzione della società non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dell'accertamento fiscale (Cass. SU 13 febbraio 2025 n. 3625).
redazione Memento
Nel giudizio tributario, la successione dei soci limitatamente responsabili nella posizione processuale di una società estintasi nel corso del giudizio comporta che i soci non possano sollevare questioni inerenti alla loro successione nella posizione sostanziale e processuale della società estinta, né quelle che si riflettono sull’esistenza dell’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria nei loro confronti, in quanto estranee all’ambito della controversia, come delimitato dalla motivazione dell’atto impositivo notificato alla società e dalle ragioni del ricorso introduttivo della causa dalla società stessa formulato. È questo il principio di diritto delle Sezione Unite Civili del 13 febbraio 2025 n. 3625 che affrontano il tema della responsabilità dei soci per i debiti fiscali di una società estinta, con particolare riferimento alla successione nei processi tributari.
Responsabilità dei soci per debiti fiscali di una società estinta
Dopo l'estinzione della società, i soci non cessano di essere soggetti passivi di eventuali azioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. La responsabilità è limitata a quanto riscosso dai soci secondo il bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.), ma il credito dell'Erario non si estingue con la società. Il socio è comunque legittimato passivo nel processo, mentre il tema della sua responsabilità patrimoniale riguarda l'interesse ad agire del Fisco.
L'Agenzia delle Entrate può avere interesse ad accertare il credito anche senza una ripartizione di utili, in previsione di sopravvenienze attive o per escutere eventuali garanzie. Inoltre, il Fisco deve provare la necessità di accertare il credito nei confronti dei soci, non solo in relazione ai beni ricevuti in liquidazione, ma anche per altre ragioni (es. sopravvenienze attive). Se il socio contesta la sua responsabilità , spetta a lui dimostrare di non aver ricevuto utili dalla liquidazione.
Nel giudizio tributario, l'Agenzia delle Entrate non può modificare la motivazione dell'avviso di accertamento per adeguarla alle nuove circostanze derivanti dall'estinzione della società. Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria può ottenere il consolidamento del proprio credito per poi procedere con un successivo atto impositivo nei confronti degli ex soci.
Osservazioni
La sentenza in oggetto conferma e consolida l'orientamento delle Sezioni Unite del 12 marzo 2013 n. 6070, 6071 e 6072, ribadendo il principio che l'estinzione della società non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dell'accertamento fiscale. Inoltre, chiarisce la distinzione tra legittimazione passiva del socio e interesse ad agire dell'Erario, garantendo che l'Amministrazione possa comunque tutelare i propri crediti senza che vi sia un'automatica decadenza degli stessi.
La pronuncia ha un impatto rilevante per la difesa dei soci di società estinte, i quali devono dimostrare attivamente la loro estraneità alla responsabilità fiscale, piuttosto che attendere che sia il Fisco a dimostrare la loro responsabilità.
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