martedì 11/02/2025 • 11:14
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 11 febbraio 2025 n. 24, ha confermato l'applicazione del regime speciale IVA all'attività di agenzia di viaggi con riferimento al riporto delle eccedenze di costo maturato da una società nell'ambito di un gruppo IVA.
redazione Memento
Con la risposta n. 24 dell'11 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile delle operazioni effettuate da un Gruppo IVA nell'ambito dell'attività di agenzia viaggi deve essere determinata computando in diminuzione l'eccedenza di costo maturata da una società facente parte del gruppo nell'anno antecedente alla partecipazione al gruppo medesimo.
Si ricorda che l'art. 74ter DPR 633/72 prevede un regime speciale IVA per le agenzie di viaggio e turismo, nonché per i c.d. tour operator che organizzano e vendono a viaggiatori pacchetti turistici, in proprio o tramite mandatari, consistente nell'adozione di un sistema detrattivo ''base da base''. Si tratta di un regime che trova fondamento negli artt. 306 e s. Dir. CE 2006/112 e la cui disciplina, con riguardo alle specifiche modalità di applicazione, è contenuta nel DM 30 luglio 1999.
Nel regime speciale in esame, per effetto dell'art. 6 DM 30 luglio 1999, la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA è costituita dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e l'ammontare complessivo dei costi, al lordo della relativa imposta, sostenuti dall'agenzia stessa per l'acquisto di beni e servizi erogati da fornitori terzi a diretto vantaggio del viaggiatore. Su tale differenza per masse di operazioni si scorpora l'imposta da versare periodicamente.
La fattura va emessa considerando quale momento impositivo l'atto del pagamento integrale del corrispettivo, o, se antecedente, il momento dell'inizio del viaggio o del soggiorno. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo.
Se in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale l'ammontare dei costi sostenuti nel periodo risulta superiore all'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, tale eccedenza di costo è computata in aumento dei costi registrati nel periodo (mese, trimestre o anno) successivo.
Nel caso di specie, l'istante rappresenta di aver acquisito indirettamente, tramite la sua controllata BETA, una partecipazione di controllo nella società GAMMA, che, è entrata a far parte del Gruppo IVA ALFA con effetto dall'1/1/2024. Dalla dichiarazione IVA 2024, relativa all'anno 2023, risulta che la società GAMMA aveva optato per la separazione delle attività svolte (attività di agenzia di viaggi e attività generica di servizi alle imprese) maturando, con riguardo all'attività di agenzia viaggi, un'eccedenza di costo.
L'art. 70sexies DPR 633/72 limita il trasferimento al Gruppo IVA delle eccedenze di imposta detraibile risultanti dalla dichiarazione annuale di ciascun partecipante e relative all'anno antecedente l'ingresso nel Gruppo stesso in misura corrispondente ai versamenti IVA effettuati con riferimento a tale anno. La parte dell'eccedenza non trasferita al gruppo resta nella disponibilità esclusiva del soggetto partecipante al Gruppo IVA, il quale può scegliere se richiedere il rimborso dell'IVA a credito in sede di dichiarazione annuale ovvero se utilizzare detto credito in compensazione con altre imposte e contributi (c.d. compensazione orizzontale).
L'AE non ravvisa nel caso di specie una finalità elusiva, in quanto il riporto del ''credito di costo'' è funzionale alla determinazione della base imponibile, secondo la disciplina di cui all'art. 74ter specificamente prevista per l'attività di agenzia di viaggio. Pertanto, la base imponibile delle operazioni effettuate dal Gruppo IVA nell'ambito dell'attività di agenzia viaggi debba essere determinata computando in diminuzione l'eccedenza di costo maturata dalla società GAMMA nell'anno antecedente alla partecipazione al Gruppo medesimo.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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