Gruppo IVA: il percorso euro-unitario
L'insussistenza del vincolo organizzativo acquisito da un'altra compagine, porta alla non inclusione, nel perimetro del nuovo Gruppo IVA, anche delle società non in liquidazione. È quanto confermato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta del 26 novembre 2024 n. 228.
Nel dettaglio, il Gruppo IVA è inquadrabile come un unico soggetto passivo IVA formato da un insieme di persone (fisiche o giuridiche) stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Il punto di partenza è da ricercarsi dapprima norma unionale, ossia all'art. 11 Direttiva 2006/112/CE che è stato recepito nella disciplina nazionale, previo inserimento del Titolo V-bis (art. da 70-bis a 70-duodecies), all'interno del DPR 633/72.
Va peraltro ribadito che la norma nazionale, interna ad ogni ordinamento dello Stato, deve autorizzare i soggetti, segnatamente le società, caratterizzati da vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo, a non essere più considerati quali soggetti passivi distinti ai fini dell'IVA per essere inquadrati quale unico soggetto passivo. In tal senso, qualora uno Stato membro applichi tale disposizione, il soggetto o i soggetti giuridicamente dipendenti ai sensi della disposizione medesima non possono essere considerati quali soggetti passivi in base all'art. 4, n. 1, Sesta Direttiva 77/388/CEE (cfr. CGUE, Van Der Steen, C-355/06; Ampliscientifica e Amplifin, C-162/07). Di conseguenza, ad avviso della CGUE, l'assimilazione ad un soggetto passivo unico esclude che tali soggetti giuridicamente dipendenti continuino a presentare separatamente dichiarazioni IVA e continuino ad essere individuati, tanto internamente quanto all'esterno del loro gruppo, quali soggetti passivi, atteso che unicamente il soggetto passivo unico è autorizzati a presentare tali dichiarazioni d'imposta. Va da sé che le prestazioni infragruppo, ossia quelle rese tra partecipanti all'interno del Gruppo IVA, non risultano soggette ad imposta (C- Finanzamt T, C-184/23).
Insussistenza del vincolo: come fare?
Va da sé che l'art. 70-ter DPR 633/1972 prevede che per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o organizzativo, dovrà essere presentata istanza ad interpello probatorio all'Agenzia delle Entrate.
È doveroso precisare come la preclusione prevista dal comma 2 dell'articolo 11 della direttiva IVA non si applica agli interpelli probatori previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 70-ter DPR 633/72, tenuto conto che la loro introduzione risponde all'esigenza di rendere la disciplina del Gruppo IVA compatibile con l'articolo 11, nella misura in cui, tramite la loro presentazione, viene consentito al contribuente di superare la presunzione legale relativa di sussistenza del vincolo economico e/o di quello organizzativo in presenza del vincolo finanziario, nonché funzionali a dimostrare la ricorrenza del vincolo economico in dipendenza di operazioni di conversione di crediti in partecipazioni, ai sensi dell'art. 113 c. 1 TUIR.
D'altra parte, l'interpello di cui all'articolo 70-ter, commi 5 e 6, a differenza delle altre istanze probatorie facoltative, costituisce un'ipotesi di interpello «obbligatorio» in quanto, nei termini anzidetti, ai fini della perimetrazione soggettiva del Gruppo IVA, è l'unico strumento a disposizione del contribuente per fornire all'Agenzia delle Entrate elementi volti a valutare l'eventuale superamento delle presunzioni di cui all'art. 70-ter DPR 633/72.
L'art. 70-ter DPR 633/72 va analizzato in correlazione alla presunzione di cui all'art. 2497 sexies c.c. ai sensi del quale si presume, salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'art. 2359 c.c.
In particolare, l'art. 2497sexies c.c. consente di inferire dal controllo, nell'accezione di cui all'art. 2359 c.c., e dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato delle società, la sussistenza dell'attività di direzione e coordinamento e, conseguentemente, l'applicazione della disciplina del capo IX del libro V.
Qualora una società abbia acquisito il controllo di diritto, (con partecipazione totalitaria) in altra società, sub holding di un Gruppo, e, a cascata, ha ottenuto il controllo di diritto delle sue società controllate tutte in liquidazione e l'acquisto delle partecipazioni del Gruppo sia funzionale alla tutela dell'investimento finanziario rispetto al processo di liquidazione che vede coinvolte le società del Gruppo, ciò fa emergere comunque la sussistenza del controllo, giusta la previsione di cui all'art. 2497sexies c.c., possa essere, da considerarsi un elemento sufficiente in linea di principio a fondare la presunzione di sussistenza della direzione e del coordinamento della società.
Presunzione che però viene superata se venga dimostrata l'interruzione della riconduzione esclusiva delle scelte di gestione strategica dell'attività delle società del Gruppo. Infatti, se da un documento emerga che le società di un Gruppo non siano soggette all'attività di direzione e coordinamento, agendo in piena autonomia giuridica e gestionale, ciò è sufficiente a supportare l'insussistenza del vincolo organizzativo ai sensi dell'art. 70-ter c. 3 DPR 633/72.