lunedì 10/02/2025 • 06:00
Nella bozza del Modello Redditi Persone Fisiche 2025 assume un'importanza notevole il neo-introdotto quadro CP, il quale è stato predisposto proprio a partire da quest'anno in ragione delle adesioni avvenute nel corso del 2024 al nuovo istituto del concordato preventivo biennale.
Il concordato biennale nel Modello Redditi Persone Fisiche 2025
La compilazione del quadro CP sarà riservata, ovviamente ed in prima battuta, ai contribuenti che abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB): la disciplina di quest'ultimo, infatti, prevede per questa categoria di soggetti passivi l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, limitatamente ai periodi di imposta interessati, sulla base degli importi concordati con il Fisco.
Alcune sezioni del quadro (segnatamente la I e la IV) dovranno essere compilate anche da una tipologia di contribuenti non aderenti al CPB, ossia i soci delle società in regime di trasparenza che abbiano avuto accesso all'istituto o che, pur non avendo aderito, partecipino a loro volta a soggetti fiscalmente trasparenti che lo abbiano fatto.
Il quadro CP è stato strutturato in cinque parti:
Imposta sostitutiva
La prima sezione è riservata ai contribuenti che applicano gli ISA e che si avvalgono del regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all'art. 20-bis D.Lgs. 13/2024.
Tali soggetti passivi, infatti, hanno la possibilità di assoggettare ad un'imposta sostitutiva, variabile in base al proprio livello di affidabilità fiscale, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al CPB, nel momento in cui risulti eccedente rispetto al reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui la proposta si riferisce. In questa sezione, i partecipanti a società fiscalmente trasparenti e i collaboratori di un'impresa familiare o di un'azienda coniugale di natura non societaria aderenti al CPB dovranno indicare il codice fiscale della società o del titolare dell'impresa o del coniuge e l'importo dovuto dell'imposta sostitutiva.
Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione
La seconda sezione deve essere compilata dai contribuenti titolari di reddito d'impresa, a prescindere dal fatto che si avvalgano o meno del regime sostitutivo di cui sopra. Questa sezione, infatti, serve a determinare il reddito d'impresa, in contabilità ordinaria o semplificata, rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16 D.Lgs. 13/2024 e da assoggettare all'imposizione sui redditi. La categoria di soggetti passivi da ultimo citata dovrà compilare anche il quadro RF o RG.
Reddito di lavoro autonomo concordato assoggettato ad imposizione
La terza sezione, speculare alla seconda, interessa la generalità dei contribuenti titolari di reddito di lavoro autonomo, i quali dovranno compilare anche il quadro RE secondo le relative istruzioni.
Reddito effettivo
Nella quarta sezione deve essere indicato il reddito effettivo, determinato non tenendo conto dell'importo concordato e così come risultante dalla compilazione dei quadri ordinari. Si tenga presente che per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo si deve considerare, ai sensi dell'art. 35 c. 2 D.Lgs. 13/2024, il reddito effettivo e non quello concordato.
Cessazione o decadenza
La quinta sezione attiene alla cessazione del CPB o alla sua decadenza, con conseguente perdita di efficacia dell'istituto. Per quanto riguarda la cessazione, sono stati individuati dei codici corrispondenti alle cause previste dagli artt. 19 c. 2 e 21 D.Lgs. 13/2024, i quali si indicano nella prima colonna dei righi CP11 e CP12.
A titolo d'esempio:
Nelle ipotesi decadenza di cui all'art. 22 D.Lgs. 13/2024, i codici individuati (come, ad esempio, “1”, nel caso in cui, a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del CPB o in quello precedente risulti l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, oppure risultino commesse altre violazioni di non lieve entità) dovranno essere inseriti nella colonna 2 ai righi CP11 e CP12. Nel caso di decadenza, resteranno dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, nel caso in cui siano maggiori di quelli effettivamente conseguiti, ai sensi dell'art. 22 c. 3-bis D.Lgs. 13/2024.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il 4 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione provvisoria dei Modelli Redditi Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali, En..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.