sabato 08/02/2025 • 06:00
La prima comunicazione per i crediti d'imposta ZES Unica Mezzogiorno e ZES Unica agricoltura, pesca e acquacoltura deve essere inviata dal 31 marzo al 30 maggio 2025 direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni. Come provvedere all'invio?
In merito ai bonus per la ZES Unica, la quota di credito corrispondente agli investimenti non documentabili con l'emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta della comunicazione delle Entrate.
Ai sensi dei DM del 17 maggio 2024 e del 18 settembre 2024, la certificazione deve attestare l'effettivo ed integrale sostenimento delle spese dichiarate nella comunicazione integrativa, nonché la corrispondenza delle stesse alle scritture contabili dell'impresa.
Se dalla comunicazione integrativa emerge un credito superiore a euro 150.000, questo è utilizzabile solo in esito alle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, previste anche in presenza di un credito inferiore a tale soglia ma che, sommato ai crediti di imposta per gli investimenti spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a superare l'importo di 150.000 euro, con conseguente obbligo di compilare il quadro C del Modello.
Sono esclusi dal beneficio i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica, fermo il limite di cui agli artt. 2 e 14 Reg. UE 651/2014.
L'agevolazione è esclusa per i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
È esclusa, altresì, per le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento, per quelle destinatarie di ordini di recupero di aiuti di Stato pendenti, per quelle in difficoltà, alle grandi imprese della produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché a quelle specificamente individuate nell'art. 1 del Reg. UE 2022/2473.
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Paola Pisano
- Dottore commercialista in CagliariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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