lunedì 03/02/2025 • 11:42
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 3 febbraio 2025 n. 19, ha chiarito il trattamento IVA dei beni da sottoporre a esami, analisi e prove importati dalla Svizzera all'Italia. Gli eventuali prodotti residui devono essere interamente distrutti, resi privi di valore commerciale o essere ceduti gratuitamente al fisco.
redazione Memento
Con la risposta n. 19 del 3 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applica l'esenzione da IVA (ai sensi dell'art. 72 Dir. UE 132/2009) per le importazioni di beni da sottoporre a esami, analisi e prove.
Si ricorda che l'art. 72 Dir. UE 132/2009 stabilisce che, fatti salvi gli articoli da 73 a 78, sono ammessi in esenzione da IVA i beni destinati a essere sottoposti ad esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d'informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale. Sebbene per la Dir. UE 132/2009 manchi una puntuale norma interna di recepimento, non può essere trascurato che le sue disposizioni si pongono in sostanziale continuità con gli artt. da 70 a 76 Dir. CE 181/83 abrogata, pertanto si può fare ancora affidamento per analogia sostanziale e per quanto compatibili alle disposizioni DM 5 dicembre 1997, con cui il legislatore nazionale ha adeguato il nostro ordinamento alla direttiva abrogata.
Resta inteso che l'applicazione di tale regime è subordinata al rispetto delle condizioni previste dagli artt. 73 - 78 Dir. UE 132/2009, in particolare:
Le medesime importazioni sono esenti anche dai dazi al ricorrere delle condizioni previste dal Reg. CE 1186/2009.
Nel caso di specie, la società ALFA partecipa a un progetto europeo, insieme ad altri partner, tra cui alcune società svizzere. Con quest'ultime collabora e intrattiene scambi di prodotti per le sole finalità di ricerca e sviluppo. ALFA riferisce che si tratta di manufatti da sottoporre ad analisi, prove e test distruttivi, dall'Italia alla Svizzera e viceversa. Nell'ambito del progetto, in particolare, sono sviluppati prodotti che non possono essere venduti e non hanno valore di mercato perché privi delle necessarie prove e analisi indispensabili a ottenere le certificazioni obbligatorie per la commercializzazione. Come chiarito dall'AE, a tali prodotti importati dalla Svizzera all'Italia si applica l'esenzione IVA prevista dall'art. 72 Dir. UE 132/2009.
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Sara Armella - Avvocato, Studio legale Armella & Associati
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