venerdì 31/01/2025 • 15:44
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 2098/2025, hanno stabilito che in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento, la cognizione è del giudice tributario e non del giudice ordinario
redazione Memento
Con la sentenza n. 2098 depositata il 30 gennaio 2025, le Sezioni Unite hanno stabilito che in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento la cognizione è del giudice tributario e non di quello ordinario.
Si ricorda che la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio (art. 386 c.p.c.).
Nel caso di specie, la riscossione ha impugnato un pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/73 presso terzi avente ad oggetto debiti tributari, in cui il contribuente lamentava l'intervenuta prescrizione del debito, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento. La Corte d'appello sollevava la questione di giurisdizione, ritenendo che la cognizione spettasse al giudice tributario e promuovendo quindi regolamento di giurisdizione.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ripercorso le precedenti pronunce in materia di impugnazione del pignoramento esattoriale; in particolare, con la Cass. 14 aprile 2020 n. 7822 è stato affermato che in presenza di un pignoramento presso terzi non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo il ricorso va proposto davanti al giudice tributario. Ciò in quanto il pignoramento è il primo atto con cui si manifesta la pretesa erariale. Nel delineare il confine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, tuttavia, tuttavia, è stato affermato che, qualora il contribuente intenda eccepire un vizio della pretesa (prescrizione) maturato dopo la valida notifica della cartella di pagamento, lo stesso deve rivolgersi al giudice ordinario.
A chiarimento di tutto ciò, la sentenza in commento stabilisce infine la cognizione del giudice tributario anche nei casi in cui la prescrizione matura dopo la cartella, in occasione, come nel caso di specie, di un pignoramento presso terzi. Ciò in quanto la controversia non può ritenersi propriamente esecutiva, poiché ha ad oggetto la stabilità del debito presente nella cartella di pagamento
Fonte: Cass. SU n. 2098/2025
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Marco Ligrani
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