lunedì 27/01/2025 • 16:44
L’INAIL, con Circ. 24 gennaio 2025 n. 3, chiarisce quale sia l’ambito di applicazione dell’obbligo assicurativo per i condannati ai lavori di pubblica utilità e per i detenuti impiegati in un idoneo servizio di volontariato.
redazione Memento
La Circ. INAIL 24 gennaio 2025 n. 3 ha fornito chiarimenti sull'applicazione della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali a valere sul Fondo di cui all'art. 1, c. 312, Legge 208/2015 (polizza volontari).
Beneficiari
Questi i soggetti beneficiari della polizza volontari a carico del Fondo:
1) beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali;
2) detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'art. 21, c. 4-ter, legge 354/75;
3) stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'art. 22, c. 1, D.Lgs. 142/2015, coinvolti in attività di volontariato di pubblica utilità svolta in modo volontario e gratuito;
4) soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, c. 9-bis e dell'art. 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/92, ai sensi dell'art. 73, c. 5-bis, del testo unico di cui al DPR 309/90, e dell'art. 168-bis c.p.;
5) detenuti e internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter legge 354/75;
6) condannati ammessi ai sensi dall'art. 47, c. 2-bis, legge 354/75 a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, in quanto compatibili;
7) soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56-bis legge 689/81.
La gestione assicurativa
La gestione assicurativa ai detenuti e agli internati impiegati per il servizio interno degli istituti o stabilimenti di prevenzione o di pena o per attività occupazionale nonché ai minori sottoposti ad una delle misure previste dal RDL 1404/34 risulta separata ed esclusiva, nonostante le prestazioni spettanti in caso di infortunio o malattia professionale siano identiche.
La titolarità dell'assicurazione contro gli infortuni
La titolarità dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei detenuti non è in capo all'INAIL ma al Ministero della Giustizia, attuando così una specifica forma di gestione per conto che si differenzia da quella “generale” prevista dall'art. 127, c. 23, DPR 1124/65, regolamentata specificatamente dal decreto interministeriale 10 ottobre 198524 e illustrata nella Circ. INAIL 1° aprile 1987, n. 20, che non prevede l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta.
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